La legge gli riserva lo stesso trattamento previsto per l'Imu. L'agevolazione, però, spetta solo se sugli immobili vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo con modalità non commerciali. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l'attività non commerciale, sempre che sia identi? cabile. L'articolo 1, comma 3, del dl sulla ? nanza locale (16/2014), in sede di conversione nella legge 68/2014, ha esteso a questi enti lo stesso trattamento agevolato riservato per l'Imu in presenza dei requisiti ? ssati dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992. Quindi l'esenzione, totale o parziale, dal pagamento della nuova imposta sui servizi indivisibili è condizionato dall'utilizzo degli immobili per determinati scopi indicati tassativamente. Non a caso viene richiamato dalla norma l'articolo 91 bis del dl liberalizzazioni (1/2012), il quale ha previsto che gli enti ecclesiastici e non pro?t non pagano l'Imu se sugli immobili posseduti vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e così via con modalità non commerciali. Con una differenza di rilievo rispetto all'imposta municipale, posto che il nuovo tributo assoggetta al prelievo, in quota parte, anche i soggetti detentori degli immobili. Mentre per fruire dell'esenzione Imu è richiesto che l'ente non commerciale sia possessore di diritto dell'immobile (proprietario, usufruttuario, o comunque titolare di altro diritto reale di godimento), per la Tasi, invece, è suf? ciente che sia detentore (inquilino, comodatario). La legge di Stabilità (147/2013), infatti, lo assoggetta al pagamento parziale dell'imposta nella misura deliberata dal comune, che va dal 10 al 30%. Naturalmente anche l'agevolazione è limitata alla suddetta quota. Il beneficio fiscale, però, è condizionato e può essere riconosciuto parzialmente. L'Imu e la Tasi sono dovute se sugli immobili vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo con modalità commerciali. Per esempio è imposto che debbano richiedere, per lo svolgimento delle suddette attività, rette di importo simbolico e comunque non superiori alla metà rispetto alla media di quelle pretese dai soggetti che svolgono l'attività con modalità commerciali. Inoltre, in presenza di determinate condizioni, l'esenzione è solo parziale. Infatti, qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l'attività non commerciale, sempre che sia identi?cabile. La parte dell'immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in catasto, con attribuzione della relativa rendita. Nel caso in cui non sia possibile accatastarla autonomamente, l'agevolazione spetta in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile che deve risultare da apposita dichiarazione dell'ente interessato. Nel decreto ministeriale 200/2012 sono indicati i parametri per stabilire come assoggettare a imposta la parte degli immobili adibita a attività commerciali. Per calcolare il rapporto proporzionale è necessario fare riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali o non commerciali e al tempo durante il quale l'immobile è destinato a un determinato uso. Rileva anche il numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività vengono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo di quelli che utilizzano la struttura. Se nell'immobile, poi, viene svolta un'attività diversa da quelle elencate dalla norma solo per un periodo dell'anno, per calcolare il tributo occorre accertare i giorni durante i quali l'immobile ha questa destinazione.