Infatti, mentre nelle imposte propriamente patrimoniali i soggetti passivi sono solo i possessori, nel modello della "service tax" i soggetti passivi sono solo i detentori, in quanto tali.
Molti dei quesiti dei lettori sono pertanto concentrati sui casi in cui le due obbligazioni tributarie coesistono, ma essendo autonome dovrebbero essere assolte separatamente, senza possibilità che si esegua un pagamento unitario indistinto. Questo richiede, come più volte evidenziato, una buona dose di buon senso per trovare soluzioni ragionevoli.
Iniziamo con le (poche) certezze. Non vi è solidarietà tra possessori e detentori, mentre al l'interno delle due categorie di soggetti passivi la legge introduce espressamente una coobbligazione solidale. Questo significa in concreto che la quota non versata dal detentore non può essere richiesta al possessore, e viceversa. E se il possessore, erroneamente, paga tutta la Tasi complessivamente dovuta per l'immobile, non libera il detentore dall'obbligo di versare la sua quota.
Al contrario, se l'importo complessivamente versato con riferimento alla quota d'imposta dei possessori è inferiore al dovuto, il Comune ha il potere di richiedere l'intera differenza a tutti o alcuni dei contribuenti, senza alcun riguardo al soggetto al quale l'omissione è imputabile. Lo stesso dicasi per i detentori che, di fronte all'ente impositore, sono tutti debitori in misura uguale. In proposito, si ricorda che il numero dei detentori non modifica l'importo da pagare, che rimane sempre variabile dal 10% al 30% del tributo complessivo, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale.
Un altro punto fermo è che il possessore, anche a titolo parziale, dell'immobile non può mai essere considerato detentore. Si faccia l'esempio di un contribuente che possieda un quinto dell'immobile in cui vive, di cui sono titolari altri soggetti che invece non vi dimorano. In questa situazione, sembra corretto ritenere che, ai fini Tasi, sia dovuta solo la quota imputabile ai possessori e non anche quella dei detentori. In buona sostanza, la detenzione deve essere realizzata da un soggetto che non sia anche qualificabile come possessore.
Non è chiaro invece come comportarsi quando l'immobile sia utilizzato nel contempo sia dal possessore sia dal detentore. In proposito, occorre innanzitutto evidenziare che, per ravvisare il detentore, non è necessario alcun contratto, trattandosi di una mera situazione di fatto.
I casi sono numerosissimi. Si pensi, solo per fare alcuni esempi, al convivente del soggetto proprietario dell'immobile, alla badante che vive con il possessore, alla società che utilizza l'immobile di proprietà concesso parzialmente in locazione a terzi. Ma anche all'abitazione principale nella quale alcune stanze sono locate o finanche ai componenti il nucleo familiare del proprietario della casa di abitazione.
In tali situazioni, la disciplina di legge non è di alcun aiuto. Anzi, se si dovesse utilizzare come modello di riferimento il prelievo sui rifiuti, che infatti guarda solo agli occupanti e ai detentori, tutti i soggetti sopra individuati dovrebbero essere chiamati alla contribuzione, per la propria quota.
Nella totale mancanza di indicazioni normative, appare del tutto arbitrario distinguere a seconda che si sia in presenza della nozione di abitazione principale oppure no. Bisogna quindi individuare un criterio interpretativo unitario, valido per la totalità dei casi.
Ecco allora che ragioni di semplicità, sopra tutte le altre, inducono a preferire la tesi secondo cui, quando un immobile è utilizzato anche dal possessore, la Tasi dovuta da questi "assorbe" il tributo eventualmente ascrivibile a terzi detentori. Con la speranza che i Comuni non si formalizzino "sulla lettera della legge" e che non si ritorni più su questioni simili già dal prossimo anno.