Ne consegue che per i fabbricati merce delle imprese costruttrici non opera alcuna esenzione da imposta. Questi immobili quindi potranno essere assoggettati al tributo nella misura massima del 2,5 per mille, salva la possibilità dei Comuni di elevare questa aliquota fino al 3,3 per mille, a condizione di deliberare agevolazioni per l'abitazione principale.Il problema del leasing
Per i beni in leasing la disciplina della Tasi, in analogia con le regole Imu, prevede la soggettività passiva esclusiva dell'utilizzatore.
Questo criterio opera dalla data di sottoscrizione del contratto sino alla risoluzione dello stesso. A quest'ultimo riguardo, la norma risolve in modo esplicito una questione che in materia Imu non ha invece trovato un approdo pacifico. Si tratta della esatta individuazione della data a partire dalla quale la risoluzione del contratto comporta il ripristino della soggettività passiva della società concedente. Secondo i Comuni, ciò avviene non appena risulta accertata la risoluzione del leasing, ad esempio, per morosità del conduttore.
Per le società di leasing invece, allo scopo occorre attendere la riconsegna dell'immobile. La disciplina della Tasi ha adottato quest'ultima soluzione che, tuttavia, proprio in ragione della mancata previsione nel contesto dell'Imu, non appare trasponibile nell'ambito del vecchio tributo.
La deducibilità
La Tasi, in difetto di indicazioni legislative, è pienamente deducibile dal reddito d'impresa, nel rispetto dei requisiti ordinari della derivazione e dell'inerenza.
Il primo (derivazione) richiede che l'imposta sia contabilizzata nel conto economico dell'esercizio di competenza, il secondo (inerenza) esprime una relazione funzionale con l'attività d'impresa, in conformità alle regole dettate nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir; Dpr 917/1986).
La Tasi è quindi certamente deducibile per gli immobili merce e per i beni strumentali, per natura o per destinazione, che concorrono alla formazione del reddito d'impresa secondo gli ordinari criteri dei costi e dei ricavi d'esercizio.
L'imposta non è invece deducibile per gli immobili abitativi immobilizzati per i quali, in ragione dell'assoggettamento a imposizione con i criteri catastali, vige il divieto di deduzione dei costi e delle spese previsto dall'articolo 90, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi.
Il riconoscimento in diminuzione del reddito d'impresa avviene nell'esercizio di pagamento dell'imposta, secondo lo stesso meccanismo che guida la generalità dei tributi.
Fabbricati rurali
I fabbricati rurali sono esenti da Imu ma sono invece soggetti a Tasi, a prescindere dalla tipologia dei Comuni di ubicazione (montani o non). L'unica particolarità è rappresentata dal fatto che l'aliquota massima non può mai eccedere l'1 per mille.
Ai fini della qualifica di ruralità, si ritiene debbano valere le medesime regole previste nell'Imu.
Questo significa che, in linea di principio, si prescinde dalla categoria catastale di appartenenza e si guarda all'apposita annotazione risultante agli atti catastali. A tale scopo, occorre peraltro che il bene sia oggettivamente destinato ad un'attività agricola, come prevede l'articolo 2135 del Codice civile. Si ritiene inoltre che, proprio in ragione di questa connotazione, l'immobile è rurale anche se l'impresa agricola è esercitata da un soggetto diverso dal possessore, ad esempio dal locatario del fabbricato. L'annotazione di ruralità tuttavia, secondo l'opinione preferibile, è un elemento costitutivo della qualifica in esame. Ne consegue che fino a quando l'annotazione non è apposta, il fabbricato non può beneficiare di alcuna agevolazione, né ai fini Tasi né ai fini Imu.