Da una parte i Caf che, in base a quanto affermato dalle Entrate, ritengono che gli assegnatari non debbano pagare. Dall'altra gli Iacp, che sostengono invece che gli inquilini siano tenuti al versamento di una quota di Tasi nella misura fissata dal comune (tra il 10 e il 30%), mentre a loro compete la restante parte. La questione riguarda gli alloggi sociali - come definiti dal Dm del 22 aprile 2008- che ai fini Imu e Tasi sono assimilati alle abitazioni principali, anche se chi vi risiede è ovviamente l'assegnatario.In questo contesto si innesta l'articolo 1, comma 681, della legge 147/2013 il quale stabilisce che se l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal proprietario, la Tasi va ripartita, con versamenti autonomi, tra l'occupante (quota tra il 10 e il 30%) e il proprietario (per la restante parte). Se si tratta di un fabbricato assimilato all'abitazione principale, la tassa da ripartire tra inquilino e proprietario sarà calcolata con l'aliquota e le eventuali detrazioni previste dal Comune. Queste le regole, alle quali non derogano gli alloggi sociali.
Le Finanze, però, con le Faq del 3 giugno 2014, hanno affermato che «in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l'obbligo di versamento Tasi ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante». Secondo questa interpretazione, per l'alloggio sociale la tassa andrebbe corrisposta tutta dallo Iacp.
L'assunto non trova alcun conforto nelle norme Tasi, ma l'autorevolezza della fonte ha portato molti Caf ad adeguarsi alla tesi ministeriale. Laddove l'assegnatario decidesse di versare la propria quota, si pone il problema dell'acquisizione delle informazioni che lo Iacp è sicuramente in grado di fornire: serve infatti la rendita catastale e occorre sapere se si tratta di un alloggio sociale. In caso contrario, , il fabbricato non è assimilato all'abitazione. Il comune di Milano ha preferito risolvere il problema alla radice esentando dal pagamento gli assegnatari degli alloggi Erp a canone sociale.
L'individuazione delle caratteristiche dell'alloggio ha assunto, di recente, particolare rilevanza anche ai fini Irpef. Dall'anno d'imposta 2014, infatti, in virtù di quanto previsto dall'articolo 7 del Dl 47/2014, è riconosciuta agli assegnatari una detrazione di 900 euro, se il reddito complessivo non eccede 15.493,71 euro, che scende a 450 euro se il reddito supera ricompreso tra 15.473,72 e 30.987,42 euro. Ovvio che, anche in questo caso, per poter fruire dell'agevolazione gli inquilini dovranno avere la documentazione rilasciata dallo Iacp dalla quale risulti che l'immobile possiede i requisiti dell'alloggio sociale.