È uno dei chiarimenti più interessanti forniti dalle Faq sull'armonizzazione pubblicate sul sito dell'Ifel. Quest'ultimo, infatti, ha messo in piedi un servizio di assistenza per accompagnare i comuni nella complessa partita riguardante l'attuazione della riforma del bilancio prevista dal dlgs 118/2011. Uno dei quesiti più interessanti riguardava proprio il rapporto fra il fondo che è obbligatorio accantonare a preventivo per le entrate di dubbia e difficile esazione (fcde) e lo speci? co fondo svalutazione crediti previsto dal dpr 158/1999 all'interno del piano ? nanziario della Tari. Come sottolinea l'Istituto per la finanza e l'economia locale dell'Anci, le regole che disciplinano i due istituti sono diverse. Il fondo da mettere a bilancio deve essere calcolato in base al rapporto la media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in conto competenza e in conto residui). Viceversa, nel piano ? nanziario del tributo è prevista una quota di accantonamento nel limite del 5%, anche se in realtà le morosità sono spesso molto più elevate. La differenza tra la quota determinata con il principio contabile, rispetto a quella determinata nel piano ? nanziario Tari deve finanziata dal comune, fermo restando che sia il fondo insoluto che il fcde sono oggetto di veri? che in corso di gestione. Sempre rispetto al fcde, l'Ifel chiarisce che in esso confluiscono anche le quote di avanzo vincolato relative al vecchio fondo svalutazione crediti previsto dal dl 95/2012 (in senso analogo si è espressa anche la Corte dei conti, sezione autonomie, nelle proprie linee guida sull'armonizzazione). Se l'accantonamento al fondo svalutazione crediti effettuato sul risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 e calcolato secondo le regole del dl 95 risulta superiore all'accantonamento al fcde calcolato in ossequio alle nuove regole contabili previste dal principio applicato della contabilità ? nanziaria, è possibile destinare la quota svincolata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio corrente. Ma ciò solo dopo il riaccertamento straordinario dei residui. Con riguardo a quest'ultimo, l'Ifel conferma anche che esso non riguarda i residui attivi e passivi riscossi e pagati in precedenza. Ciò vale anche per i c.d. impegni «tecnici» assunti ai sensi del previgente art. 183, comma 5, del Tuel. In sede di riaccertamento straordinario, tali impegni dovranno essere cancellati in quanto obbligazione giuridica non perfezionata. Tuttavia, se la spesa viene pagata prima, sarà possibile l'af? damento. In caso contrario, essi con? uiranno in avanzo vincolato, da applicare al bilancio dopo l'approvazione del riaccertamento straordinario. Fanno eccezione gli impegni relativi al trattamento accessorio e incentivante del personale, che per essere pagati devono necessariamente essere reimputati sulla competenza del nuovo esercizio o in sede di riaccertamento straordinario o mediante assunzione di un nuovo impegno. Tali spese saranno finanziate con il fondo pluriennale vincolato, sempre che entro la fine dello scorso anno sia stato sottoscritto il contratto integrativo. Altrimenti, finiranno in avanzo vincolato, con conseguente impatto negativo sul Patto 2015. Stesso discorso per le annualità pregresse.