L'acconto dell'Imu va quindi versato su tutti gli immobili abitativi a disposizione come seconde case, affittati o sfitti che siano. L'acconto va pagato anche per gli immobili dati in uso gratuito a figli o ai familiari, sulle pertinenze non relative alla prima casa, per uffici, negozi, depositi, capannoni, per altri immobili commerciali e industriali, così come per le aree fabbricabili e gli immobili di qualunque categoria posseduti dalle società. Chi è tenuto a corrispondere questo tributo? Sono tenuti al pagamento dell'Imu tutti i proprietari di immobili situati sul territorio italiano e tutti i titolari, sugli stessi immobili, di un diritto reale di godimento (usufrutto, diritto di abitazione, enfite usi e superficie) . L'imposta va pagata anche dalle società su tutti gli immobili posseduti, compresi quelli utilizzati per l'esercizio dell'attività di impresa e quelli costruiti per essere destinati alla vendita. Nei di casi di più comproprietari o in presenza di più titolari di uno stesso diritto di godimento, l'imposta è pagata da ciascuno, con versamenti separati, in proporzione alle rispettive quote. Il pagamento dell'Imu sull'abitazione principale è sospesa soltanto per chi vi dimori o vi abbia fissato la residenza anagrafica. Regola che vale anche, in caso di separazione o divorzio, per l'ex coniuge affidatario dell'immobile, tenuto diversamente al pagamento anche se non proprietario. Come si calcola questa imposta ? Per il pagamento dell'Imu si applicano le aliquote fissate dai Comuni nel 2012, anche nel caso in cui l'ente locale abbia già stabilito quelle per l'anno in corso. Per gli immobili ancora soggetti all'imposta occorre versare, entro il 17 giugno, il 50% a titolo di acconto del totale dell'Imu (ossia acconto più saldo della quota comunale e di quella statale) pagata nel 2012. Chi avesse acquistato un'abitazione soltanto nei primi mesi del 2013 oppure nel corso del 2012, una volta calcolata l'imposta con le regole del 2012, dovrà versare il 50% dell'Imu ri parametrandola al numero di mesi di possesso effettivo dell'immobile stesso. Quali sono le modalità per il suo pagamento? È possibile scegliere tra due metodi diversi: il modello dell'F24 (ordinario o semplificato), oppure il bollettino di conto corrente postale. Se si propende per la prima opzione, devono essere chiaramente indicati una serie di dati quali il codice catastale del Comune in cui è situato l'immobile, il numero degli immobili (suddivisi per codice di tributo ) , l 'anno di imposta (2013) e ovviamente l'importo da versare. Nel caso degli immobili di pregio che continuano a pagare l'acconto, l'importo va invece indicato al netto dell'eventuale detrazione prevista per l'abitazione principale. Il pagamento può essere effettuato indifferentemente per via telematica (Home banking, Fisconline o Entratel), modalità che è obbligatoria per i titolari di partita Iva , oppure presso gli sportelli di qualsiasi agente della riscossione, banca convenzionata oppure uffici postali. Quali sono le differenze sostanziali tra i due sistemi di pagamento? L'impiego dell'F24 ha il vantaggio di consentire la compensazione di eventuali crediti vantati dal contribuente nei confronti di diversi enti impositori, purché non ne sia stato richiesto il rimborso. Chi invece opta per l'utilizzo del bollettino postale, può servirsi eventualmente anche del servizio telematico messo a disposizione da Poste Italiane. Sono infatti in distribuzione bollettini prestampati per cinque diverse tipologie di immobili (abitazione principale, fabbricati rurali, terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati) sui quali non è necessario riportare il codice tributo. Il numero di conto corrente è unico per tutti i Comuni, deve invece essere indicato il codice catastale del Comune in cui sono situati gli immobili. Il che vuol dire che vanno quindi utilizzati tanti bollettini quanti sono i Comuni interessati.