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L'imposta è sospesa ma solo a «termine» - Il Sole24 ore del 25 luglio del 2013

  • 25 Lug, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Almeno in teoria, la prima rata dell'Imu sospesa a giugno per abitazioni principali, terreni e fabbricati rurali è ancora in calendario: se la «riforma complessiva» del Fisco immobiliare promessa dal Dl 54/2013, quello che appunto ha bloccato la prima rata, non sarà «attuata» (così dice il testo) entro il 31 agosto, ciò che non si è pagato a giugno sarà chiesto entro il 16 settembre.

L'ipotesi è solo teorica, perché sulla riforma delle tasse del mattone il Governo si gioca una fetta importante della propria sopravvivenza, ma fra bufere politiche e distanze ancora imponenti fra le proposte dei partiti (si vedano le schede qui sotto) è bene per ora tenerla in considerazione. La regola generale Il decreto di giugno ha bloccato i versamenti per l'abitazione principale, che continua a seguire la definizione fornita dalla normativa originaria dell'Imu (articolo 13, comma 2 del Dl 201/2011). In base a questa regola, l'abitazione principale è quella in cui «il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». I requisiti, insomma, sono due, e devono coesistere: oltre alla residenza, proprietario e famiglia devono dimorare abitualmente nell'immobile considerato abitazione principale, altrimenti scattano le regole e le aliquote destinate agli altri immobili. Le eccezioni Sono due i casi che sfuggono a questo parametro generale. Il primo si incontra quando i coniugi risiedono in due case di proprietà, in Comuni diversi, per ragioni di lavoro. In questo caso, entrambi gli immobili possono essere considerati «abitazioni principali»,con un meccanismo che tuttavia ha rimesso in gioco le manovre elusive di chi mette l'etichetta di seconda abitazione principale alla casa al mare o in montagna. I controlli toccano ai Comuni, e gli strumenti per scoprire se in effetti l'immobile ospita residenti«abituali» o semplici vacanzieri non mancano (basta dare uno sguardo alle utenze o al consumo di rifiuti), ma molte amministrazioni non sono puntuali nelle verifiche. L'altro caso in cui l'abitazione principale esiste anche senza la coincidenza fra proprietà, residenza e dimora abituale è rappresentato dall'immobile assegnato al coniuge dopo separazione o divorzio: l'assegnatario è considerato titolare esclusivo del diritto di abitazione, per cui l'Imu deve essere pagata da lui con le modalità dell'abitazione principale. I comodati Nel novero delle eccezioni non rientrano gli alloggi concessi in comodato gratuito a figli o altri parenti, che dunque devono seguire le regole dedicate alle seconde case (così come per le case concesse in locazione, a prescindere dal fatto che il locatario ne faccia la propria abitazione principale). Un vincolo, questo, che nasce per combattere il fenomeno dei finti comodati sorti solo per dribblare l'imposta, ma che finisce per penalizzare anche i comodati reali. Le pertinenze Nel capitolo delle abitazioni principali rientrano anche le pertinenze, che possono essere accatastate come C/2 (magazzini e cantine), C/6 (rimesse e box) o C/7 (tettoie). Ogni abitazione principale, però, può legarsi a una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale, per cui il proprietario di due box o due cantine deve scegliere quale unità collegare all'abitazione e quale lasciare "libera": su quest'ultima, era dovuta la prima rata di giugno, calcolata con l'aliquota ordinaria. Gli altri «sospesi» Insieme alle abitazioni principali "classiche", il Dl 54/2013 ha sospeso la prima rata dell'Imu dovuta da altre categorie di immobili: quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, che sono stati quindi di fatto assimilati all'abitazione principale anche se la titolarità non coincide con residenza e dimora principale, e quelli degli Istituti autonomi case popolari (in questo caso i beneficiari diretti della norma sono i Comuni). Nella sospensione, infine, sono rientrati anche i terreni agricoli, vale a dire quelli destinati all'esercizio delle attività agricole elencate dall'articolo 2135 del Codice civile, anche se non sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Sospesi anche i pagamenti per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola. Anche a tutte queste categorie la «riforma complessiva» dovrà dire una parola definitiva. Le case di «lusso» La sospensione della rata ha escluso solo le case che il Catasto considera «di lusso», cioè i meno di 75mila immobili accatastati in A/1 («abitazioni signorili»), A/8 («ville») e A/9 («castelli»). Su questo tema si registra al momento l'unica certezza della riforma, che secondo tutti i partiti dovrebbe continuare a far pagare questi immobili.

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