Il caso è quello - non così raro nella prassi - dei fabbricati rurali per i quali non è stata chiesta l'apposizione della sigla «R» entro il termine del 30 settembre 2012, per una dimenticanza del proprietario. Questi immobili, a conti fatti, non hanno potuto beneficiare della sospensione dell'acconto dell'Imu 2013, né dell'esenzione dall'Ici per i periodi d'imposta antecedenti il 2012. Ma andiamo con ordine. La sospensione dell'Imu per i fabbricati rurali - prevista dal Dl 54/2013 - non influisce sull'obbligo del loro accatastamento al catasto edilizio urbano, che è obbligatorio e deve essere unito all'autocertificazione di sussistenza dei requisiti di ruralità. Le procedure sono previste dal decreto del ministero del l'Economia del 26 luglio 2012 «Individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità» e dalla circolare del Territorio 2/T/2012. Nelle norme è più volte ribadito, tra l'altro, il principio che le unità immobiliari «rurali», devono comunque essere censite al catasto urbano nelle qualità e classi ordinarie, dunque in quelle più rispondenti, di fatto, alle caratteristiche intrinseche dell'immobile. Le sentenze che avevano sottolineato la necessità di dover ritenere rurali ai fini fiscali (in particolare dell'Ici) solamente le unità immobiliari censite nella categoria A/6 per le residenze e nella D/10 per le strumentali all'attività, avevano spaventato gli operatori del mondo agricolo, specialmente coloro che (diligentemente) avevano già provveduto ad accatastare i loro immobili correttamente, nelle classificazioni ordinarie e quindi, non necessariamente in A/6 e D/10. Si temeva infatti di dover rifare gli accatastamenti. In realtà, per le unità immobiliari rurali già accatastate al catasto edilizio urbano, è stata prevista una sorta di equiparazione alle A/6 e D/10 (senza modificarne le consistenze e le reali ed effettive classificazioni), ottenibile attraverso una domanda di iscrizione negli atti catastali della «sussistenza dei requisiti della ruralità». Questa domanda (il cui termine è scaduto il 30 settembre 2012) comporta l'iscrizione catastale di un'annotazione ad hoc (evidente anche da una semplice visura) che, riferita all'unità immobiliare, segnala la «dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità». Con questa procedura il proprietario è al riparo da eventuali richieste di pagamento del l'Ici per gli ultimi cinque anni. Allo stesso tempo, l'immobile è qualificato come rurale ai fini dell'Imu e di ogni eventuale tributo futuro. Inoltre, la semplice annotazione - rispetto al temuto e scongiurato obbligo di rifacimento forzoso dell'accatastamento - garantisce la continuità della correttezza dell'inventariazione del bene, che così rimane nella banca dati coerente con il proprio stato di fatto e con le norme catastali. Oltretutto, con questo sistema, la stessa annotazione può essere rimossa in base a una semplice istanza di cancellazione. Sottolineando che si tratta di unità immobiliari rurali già accatastate, vale la pena ricordare che queste possono ottenere il beneficio dell'annotazione catastale, anche al di là della scadenza temporale (30 settembre 2012). Questo beneficio, però, è privo di diritti all'esenzione fiscale (dall'Ici) già prevista per gli ultimi cinque anni; l'esenzione, invece, spetta solamente a coloro i quali, hanno presentato in tempo la domanda. Evidentemente per queste unità immobiliari rurali, l'annotazione consentirà di evitare l'imposizione fiscale dal momento dell'inserimento in atti, in poi, senza alcuna retroattività. Perciò, coloro che non avessero provveduto entro il 30 settembre 2012 a presentare la domanda, hanno ancora la possibilità di farlo, inoltrando al catasto edilizio urbano una richiesta (articolo 2, comma 6, del decreto citato) unitamente all'autocertificazione prevista, per ottenere la «dichiarazione di sussistenza dei requisiti della ruralità». La valenza di questa richiesta non è retroattiva come la domanda presentata entro la scadenza, ma è comunque utile per la fiscalità futura e deve essere presentata entro 30 giorni dall'acquisizione dei requisiti. Questo è consentito, perché l'unità immobiliare è già censita, non ha subito modifiche e ha bisogno soltanto di ottenere l'annotazione della «sussistenza dei requisiti della ruralità».