La Commissione tributaria regionale di Roma (sentenza 163/2013) va oltre quanto sostenuto dalla Cassazione, perché riconosce l'intassabilità del bene anche nel caso in cui il contribuente non abbia esposto nella dichiarazione la natura pertinenziale dell'area. Tuttavia, il titolare dell'immobile non è tenuto a pagare l'imposta comunale su un'area edi? cabile che sia pertinenza di un fabbricato, anche se non lo ha indicato nella dichiarazione, purché invii una comunicazione all'ente con lettera raccomandata con la quale lo informi della destinazione del bene, prima che venga emanato l'atto di accertamento. Naturalmente, è richiesto che il rapporto pertinenziale emerga dallo stato dei luoghi. Per esempio, l'esistenza di un pozzo artesiano sul terreno dal quale è possibile attingere l'acqua dal fabbricato oppure un marciapiede o un cornicione ubicati oltre la linea di con? ne del manufatto. La sezione tributaria della Corte di cassazione (sentenza 19638/2009), invece, ha riconosciuto il bene? cio solo nei casi in cui il contribuente dichiari al comune l'utilizzo dell'immobile come pertinenza nella denuncia iniziale o di variazione. I giudici di legittimità, infatti, per eliminare il contenzioso che dura da anni sull'assoggettamento a Ici delle aree o giardini pertinenziali, hanno modellato l'articolo 2 del decreto legislativo 504/1992 che dà la de? nizione di pertinenza. Mentre questa norma si limita a stabilire che è parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, la Cassazione va oltre e, dando una chiave di lettura «di conio giurisprudenziale», ha aggiunto che per non essere assoggettata a imposizione occorre un'apposita denuncia del contribuente sull'uso dell'area nel momento in cui avviene la destinazione. Dal punto di vista fiscale, poi, è irrilevante la circostanza che un'area pertinenziale e una costruzione principale siano censite catastalmente in modo distinto, al ? ne di poter essere assoggettate a tassazione come un unico bene o di usufruire delle agevolazioni. Come precisato dalla commissione regionale, però, il vincolo pertinenziale deve essere visibile e va rilevato dallo stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che in catasto l'area e il fabbricato non risultino accorpati. In caso contrario, i due immobili sono soggetti a imposizione autonomamente. Le stesse regole valgono per l'Imu. Infatti, nulla cambia per l'imposizione delle aree edi?cabili con la disciplina della nuova imposta locale rispetto all'Ici. Anche per l'Imu vengono richiamate le disposizioni contenute negli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 504/1992. Sia per quanto riguarda la qualificazione dell'oggetto d'imposta sia per la determinazione dell'imponibile occorre fare riferimento alla normativa Ici. Per de? nire gli aspetti controversi della nozione di area edi? cabile, il legislatore è intervenuto due volte con norme di interpretazione autentica. L'imposta è dovuta se l'area è inserita in un piano regolatore generale adottato dal consiglio comunale, ma non approvato dalla regione. L'articolo 36, comma 2 del decreto-legge legge 223/2006 ha stabilito che un'area sia da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edi? catorio in base allo strumento urbanistico generale deliberato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi. La tesi della Cassazione. Secondo la Cassazione (sentenza 5755/2005) per la pertinenza di un fabbricato non contano le risultanze catastali, ma la destinazione di fatto. Il terreno che costituisce pertinenza di un fabbricato non è soggetto a Ici e Imu come area edi? cabile, anche se iscritto autonomamente al catasto. Sempre la Cassazione, con la sentenza 17035/2004, ha chiarito che per le aree edi? cabili non si introduce alcuna particolare e nuova accezione di pertinenza ai fini Ici ma, semplicemente, se ne presuppone il signi? cato, in quanto va fatto riferimento alla de? nizione fornita, in via generale, dall'articolo 817 c.c. Questa norma prevede che sono da considerare pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento di un'altra cosa. Pertanto, per il vincolo pertinenziale serve sia la durevole destinazione della cosa accessoria a servizio o ornamento di quella principale, sia la volontà dell'avente diritto di creare la destinazione. Accertare la sussistenza di questo vincolo comporta un apprezzamento di fatto. Il tributo comunale non può essere richiesto per l'assenza di accorpamento (cosiddetta «graffatura») dell'area al contiguo fabbricato, ancorché costituenti unità catastali separate. L'autonomo accatastamento non rende irrilevante l'uso di fatto del terreno come pertinenza. Tanto meno rileva la presenza o meno di segni gra? ci, che sono inconsistenti sul piano probatorio. Tuttavia, nonostante vengano ribaditi questi principi e la rilevanza della destinazione «di fatto» di un bene come pertinenza, non ci si può sottrarre all'obbligo di denuncia ogni volta che nella situazione possessoria del contribuente s'introduca una modi? cazione. Se l'interessato non ha affermato la sua pertinenzialità in via di specialità, vuol dire che ha voluto lasciare il bene nella sua condizione di area fabbricabile. Pertanto, qualora voglia fruire dell'intassabilità dell'area, è tenuto a comunicare all'ente che è destinata a pertinenza del fabbricato sia nella denuncia originaria sia, qualora abbia omesso questa indicazione, in una successiva dichiarazione di variazione, che può essere presentata in qualsiasi momento.