ma per valutare positivamente l'esito della riduzione dell'imposizione fiscale sugli agricoltori si dovrà verificare la concreta applicazione della nota «service tax», ancora tutta da decifrare, che si applicherà dal 2014. Questa la situazione all'indomani della pubblicazione del dl n. 102/2013 sulla Gazzetta Ufficiale 31/08/2013 n. 204; il provvedimento dispone, infatti, la definitiva non debenza della prima rata del tributo municipale per il 2013, per le abitazioni principali, anche rurali, e relative pertinenze, fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli. Di fatto, la sospensione del pagamento, introdotta con il dl n. 54/2013, convertito dalla legge n. 85/2013, ai sensi del comma 1, dell'art. 1, dl n. 102/2013, si trasforma in una vera e propria abolizione del tributo per i terreni e i fabbricati rurali, di cui ai commi 4, 5 e 8, dell'art. 13, dl n. 201/2011.I terreni. Con riferimento a questa fattispecie, si deve verificare la destinazione urbanistica dell'area e, anche se edificabile, la stessa deve essere considerata agricola, per finzione giuridica disposta legislativamente, se posseduta e condotta da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale (Iap), di cui al dlgs n. 99/2004, iscritto alla relativa previdenza (agricola).Il terreno agricolo guadagna l'esenzione dal tributo municipale se utilizzato per l'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 2135 c.c., anche nel caso in cui, per il rinnovo colturale, sia lasciato a riposo (cosiddetto «set aside»).Infatti, con riferimento ai terreni incolti si conferma l'esenzione per quelli collocati nelle aree agricole con esclusione di quelli inseriti nelle aree fabbricabili, tenendo sempre conto della collocazione nei comuni montani e dell'eventuale utilizzo per l'esercizio delle attività agricole da parte del proprietario o di uno dei comproprietari (circ. 3/DF/2012).Con riferimento ai piccoli appezzamenti coltivati per necessità di autoconsumo (cosiddetti «orti» o «orticelli»), il tributo municipale è dovuto, nonostante le novità introdotte dal dl 102/2013, quando gli stessi sono collocati in aree edificabili.I fabbricati. Con particolare riferimento ai fabbricati rurali, sia a destinazione abitativa (comma 3, art. 9, dl 557/1993) che strumentale (comma 3-bis, art. 9, dl 557/1993), a parziale rettifica di quanto precisato dal ministero delle finanze (circ. 3/DF/2012), si ritiene che sia ancora necessario il riconoscimento della qualifica di ruralità, quale elemento costitutivo di detta tipologia (rurale), anche se non è più necessario ottenere una categoria specifica (A/6 per gli abitativi e D/10 per gli strumentali), con la semplice annotazione in Catasto del possesso dei requisiti, in forza alle disposizioni contenute nel dm 26/07/2012.Di conseguenza, la precedente sospensione (dl 54/2013) e l'esenzione dal pagamento della prima rata del tributo per il 2013 (dl 102/2013) potranno essere riconosciute esclusivamente a tutti gli immobili dotati di detta indicazione e a tutti gli immobili che, pur privi di tale annotazione catastale, siano già censiti nelle categorie A/6 (abitazioni) e D/10 (strumentali), in forza delle disposizioni previgenti.Si ricorda, infine, che devono ritenersi strumentali, tra gli altri, i fabbricati destinati alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, al ricovero di attrezzi e degli animali e alle attività agrituristiche, gli impianti fotovoltaici e le abitazioni dei dipendenti e gli uffici delle aziende agricole.201