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Per il versamento Imu check-up delle delibere - Il Sole 24 ore

  • 11 Dic, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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FISCO E CONTRIBUENTI

Prima di passare alla cassa il 16 dicembre, occorre esaminare con attenzione le delibere comunali sull'Imu pubblicate sul sito dell'ente entro lunedì scorso. Questo perché le variabili in gioco sono numerose. Si va dalle assimilazioni all'abitazione principale ai valori di riferimento delle aree edificabili.
Le assimilazioni facoltative all'abitazione principale sono diventate tre, dopo le modifiche apportate dal Dl 102/2013. Le prime due, che fanno parte della disciplina originaria del tributo, riguardano le unità immobiliari non locate di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o di cittadini italiani residenti all'estero. È possibile che l'assimilazione sia stata deliberata nel 2012. Se la delibera non è stata revocata, o la sua efficacia temporale non era espressamente limitata all'anno scorso, la stessa vale anche per il 2013. L'atto consiliare potrebbe però essere stato adottato per la prima volta quest'anno. Poiché i termini per deliberare scadevano il 30 novembre, potrebbe essere accaduto che la decisione sia stata assunta dopo la scadenza dell'acconto di giugno. In questo caso, la delibera ha effetto retroattivo, con la conseguenza che i contribuenti interessati vantano un credito pari all'imposta versata in prima rata. Il credito potrà essere scomputato dall'imposta dovuta sugli altri immobili o anche, se del caso, dalla differenza della mini-Imu dovuta entro il 16 gennaio 2014, se il Comune ha deliberato nel 2013 una aliquota maggiore del 4 per mille. Per tutte le "vecchie" assimilazioni facoltative, il saldo di dicembre non deve essere mai versato.
Una nuova facoltà riguarda il comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che il comodatario adibisca il fabbricato ad abitazione principale. In questo caso, l'assimilazione vale solo per il saldo. Questo significa che il 16 dicembre resta dovuto il conguaglio sul primo semestre con le aliquote 2013, rispetto a quanto già versato a titolo di acconto. Inoltre, il Comune potrebbe aver posto delle condizioni per l'assimilazione, per esempio il possesso di determinati valori Isee.
Un'altra variabile è data dai valori di riferimento delle aree edificabili, che i Comuni possono deliberare (articolo 59 del Dlgs 446/1997) a fini di orientamento per i contribuenti. Inoltre, se il soggetto passivo si adegua a questi importi, il Comune non può in futuro rettificarli. Da qui, la valutazione di opportunità in ordine al pagamento del saldo sull'imponibile derivante dai regolamenti locali. Se però il contribuente ha ragioni di ritenere che l'effettivo valore di mercato del suolo sia inferiore, potrà discostarsene.
I Comuni non hanno invece alcun potere sui fabbricati-merce non locati delle imprese costruttrici. Per queste tipologie, la seconda rata non è dovuta, ma occorre conguagliare quanto pagato in prima rata con l'aliquota deliberata per il 2013. Non bisogna inoltre dimenticarsi di presentare la dichiarazione Imu entro la fine di giugno 2014. Questo adempimento è infatti condizione di applicabilità dell'agevolazione. Se non lo si fa, il mancato pagamento del saldo risulterà sanzionabile.

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