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Doppia esenzione Imu ai coniugi in comuni diversi - Il Sole 24 ore

  • 04 Feb, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Imposta sugli immobili. Abitazione principale

L'abitazione principale di ciascun coniuge usufruisce dell'esenzione Imu se situata in comuni diversi. Il dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia ha fornito questa precisazione alle domande rivolte in occasione di Telefisco 2014 (sul tema Imu si vedano anche gli aporofondimenti alle pagine 12 e 13).
La questione riguarda l'esenzione per l'abitazione principale introdotta dalla legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) in presenza di un nucleo familiare che abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in comuni diversi. Mentre se le due abitazioni sono situate nel medesimo comune l'esenzione si applica soltanto per una di esse (articolo 13, comma 2 del Dl 201/2011), di converso si deve intendere che se le abitazioni sono situate in comuni diversi l'esenzione da Imu per l'abitazione principale spetta per entrambe. La questione però era dibattuta in materia di Ici alla luce della sentenza della Cassazione 14389/2010 nella quale viene affermato che un'abitazione può essere considerata principale soltanto se vi dimorano abitualmente sia il contribuente sia i suoi familiari.
Invece, relativamente all' Imu , il dipartimento delle Finanze ha confermato che l'esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due comuni diversi. Secondo il Dipartimento la sentenza della Cassazione ha individuato un principio interpretativo delle norme sull'Ici relative all'abitazione principale che non recavano la disposizione ora prevista per l' Imu della doppia abitazione per il medesimo nucleo familiare; pertanto questo criterio interpretativo non può essere utilizzato quando la norma tributaria dispone chiaramente in materia.
Un altro contributo interpretativo viene fornito per le abitazioni utilizzate come abitazione principale ma utilizzate anche per ospitare ad esempio studenti e persone terze alla famiglia. In sostanza si verifica contemporaneamente l'utilizzo come abitazione principale e la locazione parziale dell'unità immobiliare. Il Dipartimento ha precisato che prevale lo stato di abitazione principale e quindi anche se parzialmente locato il fabbricato, dal 1° gennaio 2014, usufruisce dell'esenzione Imu per intero.
Viene confermato che le abitazioni assegnate dagli Iacp , se hanno le caratteristiche di immobili sociali di cui al Dm 22 aprile 2008, sono esenti da Imu ; se non hanno tali caratteristiche usufruiscono della detrazione di 200 euro come abitazione principale. Il Dipartimento ha esaminato anche il caso del conguaglio dell' Imu relativo al secondo semestre 2013 per i terreni agricoli che hanno usufruito dell'esenzione per il solo primo semestre (articolo 1 del Dl 133/2013). Si tratta di quasi la metà del suolo agricolo nazionale in quanto interessa i proprietari o usufruttuari con terreni concessi in affitto oppure quelli coltivati direttamente, ma da soggetti non iscritti negli elenchi previdenziale del'agricoltura. È frequente anche la situazione di terreni di proprietà di persone anziane, quindi non iscritte nella gestione previdenziale e coltivati da membri della stessa famiglia. In questi casi nella determinazione dell' Imu per il secondo semestre 2013, il cui termine di versamento è scaduto lo scorso 16 dicembre 2013, presentava qualche problema. Qualora il Comune non avesse modificato l'aliquota Imu del 2013 avendola fissata in misura uguale al 2012, l' Imu dovuta per il secondo semestre 2013 era pari a un mezzo dell'imposta dovuta su base annua. Ma nel caso in cui il comune avesse modificato la percentuale del 2013 in confronto al 2012 si poneva il problema se fosse ancora possibile versare semplicemente la metà dell'imposta municipale annua. Il ministero conferma che la procedura deve seguire il metodo previsto nell'articolo 10 del Dl 35/2013 in base al quale si deve assumere l' Imu su base annua determinata con l'aliquota del 2013 detraendo la prima rata, con aliquota 2012, anche se non versata. Questa procedura porta al risultato che se l' Imu 2013 è aumentata, il comune percepisce il conguaglio anche sulla prima rata (anche se era non dovuta), mentre se il comune ha ridotto l'aliquota 2013 in confronto al 2012 subisce un conguaglio negativo a fronte di una rata non pagata con conseguente perdita di gettito. In caso di insufficiente versamento della rata dell' Imu del secondo semestre 2013 è comunque possibile eseguire il conguaglio entro il 16 giugno 2014 senza sanzioni e interessi.

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