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Immobili D, pronti i coefficienti per il calcolo dell' Imu e della Tasi - Italia Oggi

  • 25 Feb, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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In G.U. il decreto Mef relativo ai beni non iscritti in catasto e privi di rendita
Sono pronti i coef? cienti da applicare per l'anno 2014 per il calcolo sia dell' Imu e sia della Tasi per i fabbricati classi? cabili nel gruppo D, appartenenti ad imprese e sforniti di rendita catastale. E' stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Uf? ciale n. 45 del 24 febbraio 2014, il decreto 19 febbraio 2014 della direzione legislazione tributaria e federalismo ? scale del dipartimento ? nanze del Mef, con il quale sono stati approvati i coef? cienti che sono indispensabili per la determinazione dell' Imu per gli immobili che: - sono classi? cabili nel gruppo D; - non sono iscritti in catasto; - appartengono ad imprese; - sono distintamente contabilizzati; - sono sforniti di rendita catastale. La novità è che quest'anno i coef? cienti in questione servono anche per determinare il tributo per i servizi indivisibili (Tasi), poiché il comma 675 dell'art. 1 della legge 27 dicembre, n. 147, ha stabilito che la base imponibile della Tasi è quella prevista per l'applicazione dell' Imu Il motivo che ha indotto il legislatore a prevedere il ricorso al decreto ìsi individua nel fatto che per questi immobili non si può applicabile il criterio generale di determinazione dell' Imu (e quindi anche della Tasi) basato sulla moltiplicazione della rendita catastale per le aliquote stabilite dal comune, proprio perché questi sono sforniti di rendita. Ecco, quindi, che l'art. 13, comma 3, del dl Salva Italia (n.201/2011) ha richiamato in vita la norma vigente in materia di Ici e cioè l'art. 5, comma 3, del dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, il quale stabilisce una speci? ca modalità di quanti? cazione del valore da assumere e che deve essere seguita ? no all'anno in cui detti immobili vengono iscritti in catasto con attribuzione di rendita. Il valore deve essere ? ssato alla data di inizio di ciascun anno solare o, se successiva, alla data di acquisizione, applicando, appunto, dei coef? cienti che sono aggiornati annualmente con un decreto del Mef sulla base dei dati risultanti all'Istat sull'andamento del costo di costruzione di un capannone. A tal proposito si deve tener conto del fatto che nella risoluzione n. 6/Df del 28 marzo 2013 è stato precisato che detto valore è formato dal costo originario di acquisto/costruzione compreso il costo del terreno, dalle spese incrementative, dalle rivalutazioni economico/? scali, eventualmente effettuate, dagli interessi passivi capitalizzati e dai disavanzi di fusione, come risultante dalle scritture contabili al 1° gennaio dell'anno in riferimento al quale è dovuta l' Imu , e, quindi, anche la Tasi. Per il calcolo dei due tributi comunali, quindi, si tratterà di applicare i coef? cienti approvati dal decreto in questione al valore dell'immobile che è costituito dall'ammontare che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento; alla somma che ne risulta va, poi, applicata l'aliquota deliberata dal comune. Si deve ricordare anche il fondamentale principio di diritto affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 9 febbraio 2011, n. 3160 che ha risolto numerose questioni pratiche che si erano presentate per l'applicazione della norma ai ? ni Ici. Nella sentenza si legge, infatti che «il dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, ha previsto, ? no alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili valido ? no a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata» dal contribuente: «dal momento in cui fa la richiesta egli», invece, «pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile», «diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o può avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge». Naturalmente, nel caso in cui i fabbricati in questione abbiano già una rendita catastale, la base imponibile ai ? ni Imu ed ai ? ni Tasi viene determinata moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per il coef? ciente, pari a 65 come stabilito dell'art. 13, comma 4, lettera d) del d.l. n. 201 del 2011, a meno che i fabbricati non siano classi? cati nella categoria catastale D/5, ai quali si applica, invece, il coef?ciente pari a 80, come dispone il successiva lettera b -bis). Si deve ricordare che questo particolare criterio di calcolo stabilito per gli immobili in questione durante la vigenza dell'Ici è stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 67 del 24 febbraio 2006, ne ha escluso la irragionevolezza.

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