Di regola Imu scaccia Irpef ma ci sono le eccezioni
Se tutto è semplice per i fondi affittati (i quali scontano in linea generale sia l'imposta sui redditi che la patrimoniale), per quelli coltivati direttamente o non coltivati ma non affittati, il quadro va ricostruito partendo dalle situazioni in cui l' Imu nel 2013 era effettivamente non dovuta. Il modello Unico PF (come, del resto, già il modello 730) dedica a questa situazione un apposito campo, la colonna "9" del quadro RA (" Imu non dovuta"), la quale va compilata (con il codice "1") per i terreni esenti Imu in senso assoluto, quali quelli collinari o montani (di cui all'articolo 15 della legge 984/1977 ed in attesa delle restrizioni per il 2014) e (con il codice "2") per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che non hanno assolto neppure la "mini- Imu " di cui al Dl. 133/2013, in quanto il Comune in cui sono situati non aveva deliberato, per il 2013, variazioni alla aliquota. In questi due casi, il reddito dominicale del fondo deve essere assoggettato ad Irpef ed alle addizionali regionale e comunale.
Negli altri casi, i fondi non affittati non scontano l'Irpef e le addizionali sul reddito dominicale, in quanto l'assolvimento parziale dell' Imu (ordinariamente la sola seconda rata, ovvero la sola "mini- Imu " per coltivatori diretti e Iap con terreni in Comuni che avevano ritoccato al rialzo l'aliquota) è alternativo all'imposizione sui redditi. Operativamente, sul modello non si compila il suddetto campo "9" del quadro RA (come confermato dalla citata risoluzione 41/E) ed il reddito dominicale va indicato come "non imponibile" alla colonna "13" e riportato al rigo RN50, colonna 2, assieme agli altri redditi immobiliari non soggetti alle imposte sui redditi ma il cui importo, come ricordano le istruzioni, può "assumere rilievo nell'ambito di prestazioni assistenziali o previdenziali".
Fabbricati
Anche situazioni del tutto frequenti quali la seconda casa sfitta, tenuta a disposizione o concessa in comodato ad un familiare, comportano difficoltà nel compilare correttamente la dichiarazione (ed assolvere regolarmente i tributi). A sciogliere l'intreccio può aiutare uno schema operativo pubblicato a fianco.
Il punto di partenza è che il principio in base al quale "l' Imu scaccia l'Irpef (e le relative addizionali)" per i fabbricati non locati (posto dall'articolo 8, comma 1, del Dlgs 23/2011) trova, dal 2013, una importante (parziale) eccezione per gli immobili ad uso abitativo situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. Inoltre, le varie vicissitudini che hanno riguardato l'applicazione dell' Imu nel 2013 (non solo per i fabbricati ma anche per i terreni) finiscono per incidere su questa "alternatività", al punto che l'Agenzia è dovuta intervenire con la risoluzione 41/E del 18 aprile scorso, a maggior chiarimento delle istruzioni al modello Unico. Per affrontare compiutamente il tema appare opportuno distinguere tra terreni e fabbricati.
Ancora più fluida è la situazione che riguarda i fabbricati non locati, a partire dalla abitazione principale (e relative pertinenze). Iniziando proprio da quest'ultimo immobile, occorre ricordare che in diversi casi i possessori sono stati in qualche misura incisi dall' Imu 2013, o per l'accatastamento in categorie "di lusso" (A/7, A/8 e A/9) o perché si è dovuta assolvere la seconda rata Imu o la cosiddetta "mini- Imu " a gennaio.
In queste ipotesi (identificate a quadro RB, colonna 12, con il codice "2"), sul reddito fondiario non sono dovute Irpef e addizionali, per cui esso viene indicato a colonna "16" e poi riportato a rigo RN50, colonna 1.
Diversamente, se l'abitazione principale non ha scontato neppure parzialmente l' Imu 2013, scatterebbe l'imponibilità, la quale, tuttavia, viene evitata (ma non per le addizionali) dalla "rediviva" deduzione per l'abitazione principale (articolo 10, comma 3-bis, Tuir). Nel modello, si compila la colonna 18 del quadro RB ("abitazione principale non soggetta ad Imu ") e la rendita concorre a formare il reddito complessivo (rigo RN1) ma non quello imponibile, per effetto della deduzione indicata a rigo RN2.
Altri immobili
Per quanto riguarda gli altri immobili non locati, dal 2013 occorre familiarizzare con una nuova fattispecie, costituita dai fabbricati abitativi situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, i quali, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del Dlgs 23/2011 (appositamente rivisto dal comma 717 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014), pur se assoggettati ad Imu , vedono concorrere il proprio reddito fondiario al 50% sia alla base imponibile Irpef che a quella delle relative addizionali. Operativamente, questi immobili sono indicati a quadro RB, colonna 12, con il codice "3" e la rendita rivalutata va riportata per metà a colonna 17 (immobili non locati non imponibili) e per metà a colonna 13 (tassazione ordinaria). Diversamente, per la classica "seconda casa" a disposizione nel luogo di villeggiatura (Comune diverso da quello in cui si trova l'abitazione principale) l' Imu è effettivamente alternativa all'Irpef, ed il relativo reddito va riportato a colonna "17" del quadro RB (senza compilare la colonna "12") e poi a colonna 2 del rigo RN50.