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Non profit, corsa all'esenzione-Italia oggi sette

  • 27 Ott, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Gli enti non commerciali che intendono fruire dell'esenzione Imu e Tasi, totale o parziale, per gli immobili da loro posseduti sono tenuti a presentare la dichiarazione al comune competente entro il prossimo 30 novembre.

Dal 21 ottobre, infatti, è possibile inviarla per via telematica utilizzando i canali Entratel e Fisconline. La notizia è riportata in un comunicato pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle ? nanze. Agli enti non pro?t che intendono fruire dell'esenzione dall'imposta municipale e dall'imposta sui servizi indivisibili, dunque, a poco più di un mese dalla scadenza viene finalmente consentito di presentare la dichiarazione al comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili per gli anni 2012 e 2013. Va ricordato che il termine per la presentazione della dichiarazione Imu e Tasi è stato prorogato dal 30 settembre al 30 novembre con il decreto del Mef emanato il 23 settembre. Dopo quest'ultima proroga viene data agli enti non pro?t la possibilità di denunciare gli immobili che hanno le caratteristiche per fruire, in tutto o in parte, dell'esenzione. I due tributi sono soggetti alla stessa disciplina di legge che detta requisiti e condizioni per ottenere l'agevolazione. La dichiarazione va presentata su un apposito modello approvato con decreto ministeriale del 26 giugno scorso, pubblicato sulla Gazzetta Uf? ciale n. 153 del 4 luglio. A questo modello sono allegate anche le istruzioni per l'uso nelle quali, tra l'altro, viene espressamente precisato che l'obbligo è imposto solo agli enti che intendano fruire dell'esenzione Imu e Tasi, totale o parziale, mentre per tutti gli altri il termine di scadenza è quello ordinario, vale a dire il 30 giugno. Termine che nel 2015 deve essere osservato da tutti i contribuenti senza alcuna distinzione. Le attività esenti. Nelle istruzioni al modello di dichiarazione viene evidenziato che gli immobili degli enti non pro?t sono esonerati dal pagamento dell'imposta municipale e dell'imposta sui servizi indivisibili solo se sugli stessi vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo con modalità non commerciali. Non a caso è stabilito che debbano richiedere, per lo svolgimento delle suddette attività, rette di importo simbolico e comunque non superiori alla metà rispetto alla media di quelle pretese dai soggetti che svolgono l'attività con modalità commerciali. Per esempio, è posto in rilievo nelle istruzioni che questi requisiti devono sussistere per le attività assistenziali e sanitarie, che possono o meno essere accreditate e contrattualizzate con lo stato, le regioni e gli enti locali. E se esercitano in modo complementare la loro attività rispetto al servizio pubblico possono esigere il pagamento di «eventuali importi di partecipazione alla spesa». Mentre le attività didattiche, che sono quelle dirette all'istruzione e alla formazione, si ritengono effettuate con modalità non commerciali solo se vengono rispettate le seguenti condizioni: a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; b) viene applicata la contrattazione collettiva al personale docente e non docente; l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico. Le attività ricettive, invece, devono avere una funzione strumentale, funzionale al soddisfacimento di bisogni di natura sociale. Quindi, devono essere tenute distinte da quelle svolte nelle strutture alberghiere e paralberghiere. In particolare, devono svolgere attività di assistenza o protezione sociale, educazione e formazione, turismo sociale. L'esenzione totale o parziale. La disciplina Imu, che si applica anche alla Tasi, prevede l'esonero dal pagamento per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali. L'articolo 7, comma 1), lettera i) del decreto legislativo 504/1992 riconosce l'esenzione alle attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, assistenziali, sanitarie e così via svolte da questi enti, purché non vengano svolte con modalità commerciali. L'articolo 91bis del dl (1/2012) dispone che qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l'attività non commerciale, sempre che sia identificabile. La parte dell'immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in Catasto e la rendita produce effetti a partire dal 1° gennaio 2013. Nel caso in cui non sia possibile accatastarla autonomamente, l'agevolazione spetta in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile che deve risultare da apposita dichiarazione. Anche se è oltremodo difficoltoso individuare all'interno di uno stesso immobile, con un'unica rendita, la parte destinata a attività commerciali. Quindi nei casi in cui non possa essere frazionato, perché non è possibile individuare una parte che abbia autonomia funzionale e reddituale, è demandato al contribuente il compito di fissarne le proporzioni e certi? care quale sia quella destinata a attività non commerciali. Per l'esenzione parziale contano la super?cie e il numero dei soggetti che utilizzano le unità immobiliari per attività miste, commerciali e non commerciali. Nello speci? co, è necessario fare riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali o non commerciali e al tempo durante il quale l'immobile è destinato a un determinato uso. Se viene svolta un'attività diversa da quelle elencate dalla norma solo per un periodo dell'anno, per calcolare il tributo occorre conteggiare i giorni durante i quali l'immobile ha questa destinazione. Concessione dell'immobile in comodato. Un ente non commerciale che concede in comodato un immobile a un altro ente non pro?t che svolga un'attività con modalità non commerciali ha diritto all'esenzione, anche se non lo utilizza direttamente. Questa è la tesi sostenuta dal ministero dell'economia (risoluzione 4/2013). Viene ritenuto fruibile il bene? cio ? scale anche nei casi in cui l'immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato a un altro ente, che svolga le attività elencate dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992 (ricreative, culturali, didattiche, sportive, assistenziali, sanitarie e così via). A maggior ragione se l'immobile venga dato in comodato ad un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell'ente concedente, purché l'utilizzatore gli fornisca tutti gli elementi per consentire il corretto adempimento degli obblighi tributari sia formali che sostanziali.

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