Dalla riscrittura lo Stato ha previsto di incassare almeno 350 milioni, ma l'importo complessivo della maggiore Imu sarà noto solo con la pubblicazione dell'elenco allegato al decreto, che dovrà riportare, Comune per Comune, la stima attesa. Importo che rappresenta un dato certo sotto il profilo del taglio delle risorse destinate ai Comuni, ma incerto sotto il profilo dell'incasso effettivo.
La classificazione
Lo schema del decreto predisposto dall'Economia cataloga i Comuni in tre fasce, sulla base dell'altezza sul livello del mare del Comune, calcolata in corrispondenza della casa comunale (municipio), certificata dall'Istat.
La conferma dell'esenzione totale, già prevista dal 1993 per l'Ici, opera solo per i Comuni con altitudine superiore a 600 metri. Nei Comuni con altitudine compresa fra 281 e 600 metri, invece, l'esenzione opera solo per i terreni dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. In tutti gli altri Comuni si applicano invece le regole generali già utilizzate in pianura.
Un primo rilievo attiene al fatto che in realtà l'articolo 22 del Dl 66/2014 non prevedrebbe zone totalmente esenti.
Inizialmente la norma aveva effettivamente previsto la possibilità di diversificare «eventualmente» tra terreni posseduti da coltivatori diretti e gli altri, ma in sede di conversione in legge del Dl 66 questa eventualità è stata espunta dal testo e quindi la norma primaria sembrava imporre in tutti i Comuni montani il distinguo tra coltivatori diretti ed altri possessori, distinguo che però non sembra stata recepita nel decreto.
La normativa, poi, fa riferimento ai terreni «posseduti» dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, non è quindi richiesta la conduzione. Ciò comporta che i terreni incolti montani posseduti dai coltivatori diretti sono sempre esenti.
Di converso, l'esclusione dall'elenco dei Comuni esenti o parzialmente esenti comporta l'obbligo di pagamento dell'Imu sia per i terreni agricoli sui quali è esercitata l'attività agricola in forma professionale, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, sia per i terreni incolti, da chiunque posseduti.
Altra conseguenza è l'esenzione, introdotta sempre dall'articolo 22 del Dl 66 del 2014, per i «terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile». Qui il problema si pone per i terreni che ricadono in uno di quei Comuni che hanno perso l'etichetta di terreno montano ai fini Imu.
La proprietà collettiva
Con decreto del 29 luglio 2014 del Direttore generale delle Finanze sono state definite le modalità di trasmissione, da parte dei Comuni, entro il 15 settembre scorso, dei dati relativi ai terreni a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai fini della compensazione del minor gettito Imu.
Con successiva nota dell'8 settembre il Mef ha evidenziato che l'obbligo di trasmissione dei dati riguardava tutti i Comuni, anche quelli montani esenti già dal 1993, perché in quel momento non si conosceva ancora il nuovo elenco dei nuovi Comuni montani. Il Mef ha precisato poi che il mancato inserimento dei dati entro la data del 15 settembre sarebbe stato considerato come inesistenza nel territorio del Comune dei terreni in questione.
Va però sottolineato che ancora oggi è attiva sul portale del Federalismo fiscale l'applicazione che permette la comunicazione di queste informazioni.