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Il terreno incolto sfugge all'Imu- Sole24ore

  • 05 Feb, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Con la risoluzione 2/Df il ministero dell'Economia ha chiarito alcuni dubbi interpretativi, soprattutto con riferimento ai contribuenti che possono beneficiare dell'esenzione nei comuni parzialmente montani.

L'adempimento del 10 febbraio 2014 rimane comunque di non facile attuazione, perché il contribuente esente in base alla circolare 9/1993 deve ora verificare se è tenuto al pagamento sia con le regole fissate dal decreto interministeriale del 28 novembre 2014 sia con il Dl 4/2015.

Chi deve pagare

Il Dl 4/2015 prevede l'esenzione per i terreni agricoli, inclusi quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati montani in base all'elenco predisposto dall'Istat, indipendentemente dalla qualifica del soggetto passivo.

Per i Comuni parzialmente montani invece sono previste due casistiche. L'esenzione si applica ai terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (articolo 1, comma 1, lett. b). Naturalmente ai fini dell'esenzione non è sufficiente che il possessore abbia, per esempio, la partita Iva agricola, in quanto la norma richiede espressamente l'iscrizione alla previdenza agricola.

L'articolo 1, comma 2 del Dl precisa però che l'esenzione si applica anche nel caso di terreni concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Nella circolare 2/DF si precisa che l'esenzione spetta solo nel caso di terreni posseduti da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola e da questi dati in comodato o affitto ad altro coltivatore, sempre iscritto nella previdenza agricola.

Il Dl 4/2015 prevede poi una clausola di salvaguardia: per un terreno esente in base alle regole del decreto ministeriale 28 novembre 2014 ma soggetto in base alle regole del Dl 4/2015 non si è tenuti a versare l'imposta per il 2014, ma ad applicare le nuove regole a decorrere dalla rata di acconto di giugno 2015 (si veda articolo affianco).

L'aliquota da utilizzare

Per quanto attiene l'aliquota, la legge di stabilità per il 2015 dispone che nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto di esenzione, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base del 7,6 per mille, «a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote».

Mentre è pacifico che occorre utilizzare l'aliquota di base nei Comuni dove l'esenzione operava sull'intero territorio comunale, qualche dubbio rimane per i Comuni parzialmente esenti, nei quali c'erano terreni esenti e terreni assoggettati. Il dubbio deriva dal fatto che la circolare 2/Df, pur non citando espressamente questa tipologia di Comuni, sembra ritenere che anche per questi non si possa utilizzare l'aliquota ordinaria prevista "per gli altri immobili", in quanto non specifica per i terreni agricoli.

È evidentea che se questa fosse la tesi ministeriale essa sarebbe palesemente illegittima, in quanto, da un lato, il Comune non è tenuto ad applicare aliquote specifiche per ciascuna fattispecie imponibile e, dall'altro lato, vi sarebbe l'assurda conse guenza che all'interno dello stesso Comune vi sarebbero terreni assoggettati ad aliquota ordinaria (quelli precedentemente non esenti) e terreni assoggettati ad aliquota di base. Pertanto, si ritiene, che in questi Comuni anche l'aliquota ordinaria possa legittimamente essere considerata aliquota specifica adottata per i terreni agricoli.

Come calcolare l'imposta

L'imposta va calcolata considerando il reddito dominicale iscritto in catasto, rivalutandolo del 25 per cento.

Occorre poi utilizzare il moltiplicatore 135, oppure 75 nel caso di coltivatori diretti assoggettati all'imposta (Comuni in precedenza parzialmente assoggettati ed ora totalmente assoggettati). Per quest'ultimi occorre anche applicare le riduzioni previste dall'articolo 13, comma 8-bis del Dl 201/2011.

Nel caso di terreni iscritti in catasto come incolti, senza reddito dominicale, si ritiene che nulla è dovuto in quanto è impossibile determinare la base imponibile.

L'importo minimo di versamento

Entro martedì 10 occorre versare "l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014"; in F24 si utilizza il codice tributo 3914. Questo, implica che nel caso in cui il contribuente non abbia versato il saldo 2014, pari ad esempio a 5 euro, perché inferiore all'importo minimo di versamento, ed ora occorra versare 20 euro per i terreni agricoli, l'importo da corrispondere il 10 febbraio sarà di 25 euro. Se l'importo dovuto per i terreni è invece di 5 euro, allora non occorrerà versare alcunché, sempre che l'importo minimo fissato dal comune sia pari ad euro 12.

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