Oltre alle esenzioni, infatti, viene riconosciuta una detrazione d'imposta di 200 euro a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, che possiedono terreni in comuni di collina, e che non rientrano nell'elenco predisposto dall'Istat. I titolari di questi immobili hanno diritto a fruire di una detrazione Imu fi no a concorrenza dell'imposta dovuta. È una delle principali novità introdotte in sede di conversione del dl sull'Imu agricola (decreto legge n.4/2015) che ieri è stato definitivamente approvato dalla camera con 272 voti a favore, 153 contrari e 15 astenuti. L'emendamento, inserito nel passaggio del testo al senato, concede un trattamento agevolato a coloro che possiedono terreni ubicati nei comuni elencati nell'allegato A al dl 4/2015, che in passato fruivano dell'esenzione Ici e Imu. Se però nell'allegato in corrispondenza del comune è riportata l'annotazione «parzialmente delimitato», il benefi cio è limitato alle zone del territorio comunale che ricadono nel perimetro dell'esenzione fissato dalla circolare 9/2013. Inoltre, tra le modifiche apportate al decreto Imu, viene data la possibilità ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta entro lo scorso 10 febbraio, di effettuare il versamento entro il 31 marzo senza sanzioni e interessi. Nel corso dell'esame parlamentare del dl 4, dunque, viene aggiunta una nuova disposizione che allarga la platea dei beneficiari delle agevolazioni, anche se la sua portata è limitata alla detrazione. All'articolo 1 viene aggiunto il comma 1-bis, il quale stabilisce che a decorrere dal 2015 spetta una detrazione di 200 euro per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato A dello stesso decreto, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. A condizione, però, che in corrispondenza dell'indicazione del comune non sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD): in quest'ultimo caso la detrazione spetta solo per le zone del territorio comunale che ricadono nel perimetro delle esenzioni fi ssate dalla circolare ministeriale 9/1993. La nuova norma ha di mira i terreni defi niti «collina svantaggiata», i quali si trovano nei comuni che in passato erano esenti. Questi immobili, invece, non rientrano nella classificazione riportata dall'Istat, poiché non qualifi cati né montani né parzialmente montani. Va ricordato che l'esenzione dal pagamento dell'Imu vale per il 2014 anche per i terreni incolti. Questi immobili erano soggetti a imposizione in base al decreto ministeriale del 28 novembre 2014, mentre l'articolo 1 del dl 4 li esonera dal prelievo. Con la risoluzione ministeriale 2/2015 è stato inoltre chiarito che l'esenzione Imu per i terreni agricoli parzialmente montani produce effetti anche se gli immobili vengono dati in affi tto o in comodato, purché i titolari dei terreni abbiano la qualifi ca di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Anche il titolare del terreno per fruire dell'agevolazione deve possedere i requisiti soggettivi di coltivatore o Iap. Mentre per i terreni montani, agricoli e non coltivati, si prescinde dai requisiti. Considerata poi l'incertezza normativa che si è creata intorno all'Imu agricola, in sede di conversione del decreto il legislatore consente ai ritardatari di regolarizzare la propria posizione fi scale versando il tributo entro il 31 marzo, senza sanzioni e interessi. Ma va posto in evidenza che non siamo di fronte a una proroga della scadenza. Quindi, la data ultima per il versamento non ha alcuna rilevanza sulla decorrenza dei termini per il ravvedimento operoso. La data alla quale fare riferimento per la sanatoria è il 10 febbraio scorso.