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Imu agricola, tempistica doppia- Italia oggi sette

  • 23 Mar, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Ai contribuenti che devono ancora versare l'Imu 2014 sui terreni resta poco più di una settimana per effettuare il pagamento senza incappare in sanzioni e interessi. Per regolarizzare la propria posizione, infatti, c'è tempo ? no al prossimo 31 marzo.

Al momento, a dire il vero, la sanatoria non è ancora diventata norma, essendo stata inserita come emendamento alla legge di conversione del dl 4/2015 (quello che ha modi? cato i criteri per stabilire chi è esente e chi no), il cui testo, approvato in via de? nitiva dalla camera, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Uf? ciale. Non si tratta dell'unica novità ancora nel limbo: nel corso dell'esame parlamentare, infatti, è stata introdotta anche una detrazione di 200 euro per i terreni de? niti di «collina svantaggiata». Ma tale sconto scatterà solo per l'Imu 2015. Intanto, la scadenza per il pagamento era ? ssata al 10 febbraio, ma, come detto, in sede di conversione del dl 4, è stato previsto che non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di ritardato versamento qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015. Come chiarito dall'Ifel, non si tratta di una proroga della scadenza, per cui, ai ? ni del computo dei termini per l'effettuazione del ravvedimento operoso, occorrerà comunque riferirsi alla data del 10 febbraio. Pertanto, in caso di mancato versamento entro il 31 marzo, il contribuente non potrà avvalersi del ravvedimento sprint, ma solo di quello intermedio e di quello lungo. Nel primo caso, si potrà sanare la violazione versando entro 90 giorni a decorrere dal 10 febbraio (ossia entro l'11 maggio) una sanzione pari al 3,33%, oltre agli interessi legali. Nel secondo caso, il versamento dovrà essere effettuato entro un anno, ma la misura della sanzione aumenterà al 3,75%. Tornando al versamento, ricordiamo innanzitutto chi è tenuto a presentarsi alla cassa. Al riguardo, il dl 4 ha fatto propria la classificazione dei comuni elaborata dall'Istituto nazionale di statistica, abbandonando il criterio altimetrico introdotto dal dm 28 novembre 2014, che aveva suddiviso i comuni in tre fasce (? no a 280 metri, fra 281 e 600 metri e oltre i 600 metri) in base all'altitudine del centro. Il nuovo regime, invece, modula le esenzioni a seconda che gli enti siano riconosciuti come totalmente o parzialmente montani, tassando sempre e comunque i terreni ubicati in municipi non montani. Per capire quale caso si rientra occorre accedere al sito dell'Istat (http://www.istat.it/ it/archivio/6789) e veri? care il codice riportato nella colonna «R» rubricata «comune montano», che potrà essere «T» (totalmente montano), «P» (parzialmente montano), «NM» (non montano). Nel primo caso (comuni totalmente montani), l'Imu non è dovuta (e, se versata nel 2014, può essere chiesta a rimborso). Nel secondo caso (comuni parzialmente montani), sono esenti solo i terreni afferenti a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (Iap). L'esenzione spetta anche nel caso di concessione degli stessi terreni in comodato o in af? tto ad altri coltivatori diretti e Iap, purché il concedente abbia egli stesso la medesima. Nel terzo caso (comuni non montani), tutti i terreni sono assoggettati al prelievo. Per il 2014, tuttavia, restano valide tutte le esenzioni previste dal dm di novembre, anche se non confermate dal provvedimento successivo. Quindi non devono versare l'Imu 2014: a) i terreni agricoli (anche non coltivati) ubicati i comuni con altitudine superiore a 600 metri (anche se non inclusi nell'elenco Istat); b) i terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ubicati i comuni con altitudine tra 281 e 600 metri (anche se non inclusi nell'elenco Istat); c) i terreni agricoli (anche non coltivati) concessi in comodato o in af? tto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali ubicati i comuni con altitudine tra 281 e 600 metri (anche se non inclusi nell'elenco Istat). Una volta appurato che si deve pagare, si può passare alla determinazione del quantum. A tal ? ne, ricordiamo che la base imponibile si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130, che scende a 75 per i coltivatori diretti e gli Iap. A favore di questi ultimi, inoltre, è prevista una franchigia di 6 mila euro e una riduzione per scaglioni sull'eccedenza ? no a 32 mila euro. Quanto all'aliquota, in? ne, per il 2014 si applica quella «di base» stabilita dalla legge (7,6 per mille), salvo che l'ente non abbia approvato una speci? ca aliquota per i terreni. La stessa aliquota dovrà essere utilizzata per calcolare l'acconto 2015, mentre per il saldo si dovrà tenere conto delle eventuali decisioni assunte dai sindaci nei prossimi mesi.Le scadenze

Entro il 31 marzo si può versare l'Imu 2014 sui terreni senza sanzioni ed interessi Entro l'11 maggio sarà possibile ricorrere al ravvedimento intermedio, pagando una sanzione pari al 3,33%, oltre agli interessi legali Entro il 10 febbraio 2016 si potrà regolarizzare il mancato versamento dell'Imu 2014 pagando una sanzione pari al 3,75%, oltre agli interessi legali

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