Ultimo aggiornamento 02.07.2024 - 14:49

Le società di leasing e gli ex Iacp reclamano il rimborso dell'Imu- Italia oggi

  • 03 Apr, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
TAG:
Letto: 957 volte

Aumentano i contenziosi delle società di leasing e degli enti per l'edilizia residenziale pubblica che ritengono non dovuto il tributo.

Le società di leasing individuano nel locatario il soggetto passivo Imu dalla stipula del contratto sino alla riconsegna del bene, assumendo che l'elemento durata del contratto in Tasi valga anche per l'Imu, così attribuendo natura generalizzata ricognitiva, interpretativa e retroattiva all'art. 1, comma 672, legge 147/13 che per la Tasi individua l'esclusivo soggetto passivo nel locatario dalla stipula del contratto sino alla riconsegna del bene. Detta tesi, ritraibile dalle istruzioni al modello Imu e avallata da alcune pronunce delle Ctp, non appare convincente per via della diversa ratio dell'Imu rispetto alla Tasi. La durata del contratto per l'Imu non può che divergere rispetto alla Tasi, perché nell'Imu non rileva la detenzione del bene per la soggettività passiva essendo invece pregnante il titolo (proprietà o diritto reale di godimento) mentre per la Tasi è anche la disponibilità del bene che scandisce le soggettività. La persistenza della disponibilità dell'immobile implica continuità nella possibile fruizione dei servizi indivisibili resi dal comune e così si giusti? ca la soggettività passiva del locatario. Peraltro, stabilire i soggetti passivi è di esclusiva competenza legislativa e non certo rimettibile a provvedimenti di disciplina secondaria di carattere attuativo. Il concetto di durata del contratto per l'Imu non può pertanto prescindere dalle regole civilistiche non avendo il legislatore inteso derogarle, quindi si deve intendere, nella regolarità degli adempimenti, come quel periodo dalla stipula ? no alla ri-consegna in caso di mancato riscatto, mentre nell'ipotesi di risoluzione ? no al veri? carsi di tale evento quand'anche il locatario trattenga ancora l'immobile perché, per il diritto vivente, i rapporti tra concedente e utilizzatore sono regolati dall'art.1456 c.c. Per il concedente, quindi, sorgerà l'obbligo di restituire quanto percepito nel corso del rapporto e l'utilizzatore dovrà corrispondergli un equo compenso. I contenziosi instaurati dagli ex Iacp si basano invece sulla pretesa dell'esenzione ex art. 7, 1° comma, lett. i), dlgs 504/92. A ciò ostano sia la speciale norma contenuta nell'art. 13, comma 10, dl 201/11 che prevede solo la detrazione di 200 euro, sia il difetto dell'utilizzo diretto degli immobili. Per il diritto vivente (Cass. S.u. n. 21186/08, Cass. n. 5046/15), l'attività di locazione di immobili, seppur per ? nalità sociali, non rientra tra le attività «ricettive» previste dall'art. 7 citato, venendo meno l'utilizzo diretto. La ricettività sociale consiste in attività di accoglienza e di servizi offerti e svolti direttamente dal proprietario nei confronti di determinate categorie svantaggiate mentre non si con-? gura quando il bene venga utilizzato per attività privatistiche, come avviene in tutti i casi in cui il bene sia concesso a terzi verso il pagamento di un canone. Sulla base di tali motivi, le Ctp stanno rigettando i ricorsi. Maria Suppa avvocato tributarista componente Osservatorio tecnico e docente Anutel Antonio Chiarello avvocato tributarista - docente Anutel

Progetti

Podcast - Gazzetta IFEL


Webinar
e-Learning

In presenza

Seminari