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Acconto Imu sui terreni ai tempi supplementari- Sole 24ore

  • 26 Ott, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Manca poco alla fine dei tempi supplementari per il pagamento della prima rata Imu 2015 sui terreni agricoli peri contribuenti che non vi abbiano già provveduto entro il termine ordinario del 16 giugno scorso.

La legge 125/2015, convertendo il Dl 78, ha prorogato a venerdì 30 ottobre il termine entro cui versare l'acconto Imu sui terreni agricoli (relativo al primo semestre 2015) senza applicazione di sanzionie interessi. La prorogaè arrivata quando il termine per il versamento era scaduto, e quindi interessa solo i ritardatari. Il Ddl di stabilità Dal 2016 il Ddl di stabilità prevede novità rilevanti, disponendo che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, non dovranno più versare l'imposta per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti. In attesa di vedere la forma definitiva delle regole per il 2016 che saranno approvate dal Parlamento, questa è la disciplina applicabile per il 2015, sia per l'acconto, sia per il saldo da versare entro il prossimo 16 dicembre. Le esenzioni Il versamento del 30 ottobre riguarda l'Imu dovuta per il pos­ sesso di terreni agricoli, a meno che non ci sia una delle esenzioni previste dal Dl 4/2015. Il Dl ha previsto, per i terreni situati in Comuni classificati "montani" dall'Istat e per quelli delle isole minori, un'esenzione di tipo "oggettivo": prevista, cioè, indipendentemente da chi li possiede e dalla condizione che siano coltivati o meno. Per i terreni in Comuni che l'elenco classifica parzialmente montani, invece, l'esenzione è di tipo "soggettivo" ed è condizionata dal possesso da parte di un coltivatore diretto o di un imprenditore agricolo professionale (Iap, articolo 1 del Dlgs 99/2004) iscritto alla previdenza agricola. Inoltre, per i terreni montani che in base alle precedenti regole (circolare 9/1993) erano esenti da Imu e che nel 2015 non lo sono più alla luce del nuovo elenco Istat, c'è una detrazione di imposta pari a 200 euro da applicare, fino a concorrenza del suo ammontare, sull'imposta complessivamente dovuta. La detrazione spetta a patto che i terreni siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da Iap. Particolare attenzione va prestata nell'applicazione di questa detrazione (si veda il grafico). La base imponibile Se nonè applicabile l'esenzione, l'imposta si calcola nei modi ordinari, cioè applicando l'aliquota deliberata dal Comune ­ o, in mancanza, l'aliquota del 7,6 per mille ­ alla base imponibile determinata secondo le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 5, del Dl 201/2011 e nella circolare 3/DF/2012. Si assume, quindi, la tariffa di reddito dominicale vigente al catasto al 1° gennaio 2015, la si rivaluta del 25% e la si moltiplica per 75 (se il terreno è posseduto e condotto da coltivatori diretti o Iap) oppure per 135 (per tutti gli altri). Se, ad esempio un terreno ha un reddito dominicale di 150 euro, la base imponibile per il calcolo dell'Imu sarà 25.312,5 [( 150 + 25%) * 135]. Lo stesso terreno se posseduto da un coltivatore diretto o Iap determinerà, invece, una base imponibile pari a 14.062,5 [(150 + 25%) * 75]. Le franchigie I contribuenti in possesso delle qualifiche professionali agricole, inoltre, hanno diritto a un'ulteriore agevolazione sotto forma di riduzione della base imponibile. Il comma 8­bis del citato articolo 13, prevede l'esenzione da imposta per i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6.000 euro e l'applicazione dell'imposta per scaglioni oltre questo importo. Nello specifico, si applicano le seguenti riduzioni, di importo decrescente all'aumentare del valore dell'immobile: 1 riduzione del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 6.000 euro e fino a 15.500 euro ; 1 riduzione del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro; 1 riduzione del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro. La durata del possesso Entro il 30 ottobre l'importo da pagare è pari a 6/12 dell'intero in quanto riferita ai primi sei mesi dell'anno. L'imu è dovuta anche nel caso in cui il terreno sia stato oggetto di compravendita in quanto si tratta di un'imposta commisurata ai mesi di possesso. Se, ad esempio, un terreno è stato ceduto il 20 aprile, il venditore dovrà pagare i 4/12 del totale (l'imposta si considera dovuta per l'intero mese se il possesso è superiore a 15 giorni); l'acquirente, invece dovrà pagare i 2/12 del totale.I casi critici

(Articolo 1, comma 1, Dl 4/2015)

ESENZIONE

CASI PARTICOLARI Le agevolazioni Imu per i terreni L'esenzione Imu, si applica a tre fattispecie: 8 L'esenzione si estende anche ai terreni non coltivati 8 ai terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani dell'Istat; 8 ai terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori (allegato A della legge 448/2001); 8 L'esenzione vale anche nel caso di affitto del terreno ad altro soggetto in possesso delle qualifiche professionali purché (come previsto nella risoluzione n. 2/DF/2015), il concedente abbia egli stesso la qualifica di coltivatore diretto o di Iap 8 ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella gestione previdenziale, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat.DETRAZIONE PER AREE SVANTAGGIATE (Articolo 1, comma 1­bis, Dl 4/2015)

CASI PARTICOLARI Per i terreni che in base alla circolare 9/1993 erano esenti e che nel 2015, invece, sono soggetti a Imu, se posseduti e condotti da coltivatori diretti o Iap è prevista una detrazione di 200 euro da applicare all'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare 8 Nel caso di pluralità di terreni posseduti, la detrazione è unica (non spettano 200 euro per ogni terreno posseduto e condotto, ma 200 euro in totale); 8 Nel caso di possesso di terreni situati in più Comuni, la detrazione deve essere ripartita nei vari Comuni in cui il soggetto possiede i terreni in base al valore degli stessi, nonché al periodo e alla quota di possesso; 8 Nel caso di terreno posseduto e condotto da soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap e da soggetti senza queste qualifiche, la detrazione si ripartisce per intero tra i soli possessori coltivatori diretti o Iap, iscritti nella previdenza agricolaBASE IMPONIBILE RIDOTTA (Articolo 13, comma 8­bis, Dlgs 201/2011)

Per i coltivatori diretti e Iap che devono versare l'imposta è prevista l'esenzione per i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6000 euro l'applicazione dell'imposta per scaglioni oltre questo importo fino a 32.000 euro CASI PARTICOLARI Nel caso in cui il coltivatore diretto o Iap, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso

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