Quindi, fruiscono dell'agevolazione Imu come i beni merci delle imprese edilizie. Spetta ai residenti all'estero, che possiedono più di un immobile in Italia, indicare quale unità immobiliare possa fruire dell'esenzione Imu. È quanto ha affermato il dipartimento delle ? nanze del Ministero dell'economia con le risoluzioni 9 e 10 del 5 novembre scorso. Cooperative edilizie. Dunque, per il dipartimento delle ? nanze, spetta l'esenzione Imu per gli immobili delle cooperative edilizie perché sono da qualificare imprese costruttrici e, così come avviene per le altre imprese edilizie, i beni da loro costruiti sono destinati alla vendita. Al riguardo, viene richiamata la circolare 182/1996 emanata dall'Agenzia delle entrate, secondo cui «... nella categoria delle imprese costruttrici rientrano a pieno titolo le cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci». Le assegnazioni, per l'Agenzia, sono da quali? care giuridicamente «cessioni di beni e scontano lo stesso regime delle cessioni di abitazioni da parte di imprese costruttrici». Allo stesso modo, tra l'altro, si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza 12675/2014. Va ricordato che l'articolo 2 del dl 102/2013, oltre al concedere il bene? cio dell'esclusione dal pagamento della seconda rata a saldo dell'Imu dovuta per il 2013, ha stabilito che i beni merce delle imprese non pagano l'Imu dal 2014. L'agevolazione è condizionata dal fatto che gli immobili non siano locati. Se dati in af? tto anche per un breve periodo perdono lo status imposto dalla norma di legge e sono sottoposti all'imposta municipale. Dunque, mentre prima dell'intervento normativo per gli immobili costruiti dalle imprese e destinati alla vendita il legislatore demandava ai comuni il potere di concedere l'aliquota agevolata, il dl 102 ha previsto un bene? cio fiscale differenziato per il 2013 e il 2014. Per il 2013, al ? ne di dare una mano al settore dell'edilizia che è in forte crisi, è stata abolita la seconda rata dell'imposta, mentre dal 2014 gli immobili delle imprese costruttrici non sono più tenuti al pagamento «sine die», vale a dire ? no a quando non vengono venduti. Inoltre l'articolo 2, comma 5-bis, dello stesso decreto impone alle imprese di presentare una dichiarazione nella quale devono attestare il possesso dei requisiti e devono elencare dettagliatamente gli immobili che hanno diritto a fruire del beneficio ? scale, indicando i relativi identi? cativi catastali. Esenzione residenti all'estero. Con la risoluzione 10 il dipartimento delle ? nanze ha chiarito che i residenti all'estero, che possiedono più di un immobile in Italia, hanno la facoltà di scegliere quale unità immobiliare può beneficiare dell'esenzione Imu. Nello speci? co sostiene che «in assenza di specifiche disposizioni in ordine all'individuazione dell'immobile da considerare ai ? ni dell'equip a r a z i o n e all'abitazione principale, la stessa possa essere effettuata direttamente dal c o n t r i b u e n te». Naturalmente, anche i r e s i d e n t i all'estero possono fruire del t r a t t a m e n to agevolato per le pertinenze appartenenti a categorie catastali diverse, ? no a un massimo di tre. Compete al contribuente individuare le pertinenze alle quali applicare il regime agevolato. Le altre unità immobiliari, invece, devono essere tassate come abitazioni diverse da quella principale «con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati». Dal 2105 i residenti all'estero pensionati, iscritti all'Aire, sono esonerati dal pagamento dell'Imu per un immobile posseduto in Italia purché non locato o dato in comodato. Peraltro, sullo stesso immobile esonerato dall'Imu, pagano la Tasi e la Tari dovute con la riduzione di due terzi. In seguito alle modi? che introdotte alla disciplina dell'imposta municipale con il dl «casa» (47/2014) i residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), possono fruire dell'esenzione. Il bene? cio, però, è limitato solo a coloro che risultino pensionati nei rispettivi paesi di residenza. Per esempio, se un contribuente risiede all'estero e percepisce una pensione erogata dallo stato italiano non ha diritto all'esenzione. E i comuni non possono più assimilare all'abitazione principale l'immobile posseduto dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Aire. È stata eliminata la facoltà di assimilazione dall'articolo 9-bis del dl 47/2014, il quale ha apportato delle modifiche all'articolo 13, comma 2, del dl Monti (201/2011), che attribuiva agli enti locali il relativo potere. La norma prevedeva che il trattamento agevolato potesse essere concesso per le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché per quelle possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risultassero locate. Dal 2105, in? ne, i residenti all'estero fruiscono di un'ulteriore agevolazione: sono tenuti a pagare Tasi e Tari in misura ridotta. Sulla stessa unità immobiliare esonerata dal pagamento dell'Imu, come disposto dall'articolo 9-bis, comma 2, del dl 47/2014, Tasi e Tari sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.