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Esenzioni Imu-Tasi poco chiare- Italia oggi

  • 20 Nov, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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La scelta in corpo della legge di stabilità 2016 di escludere dai prelievi comunali di natura reale le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, salvo quelle cosiddette di lusso, sia del possessore che per il detentore, imporrebbe nel contempo un intervento normativo di chiarezza sulla de? nizione di abitazione principale, così sanando quelle criticità del comma 2 dell'art. 13 del dl n. 201/2011 che ancora oggi ci trasciniamo.

Invero, anche a causa di interventi di prassi ministeriale di natura additiva, si è veri? cata e consolidata in alcune territorialità e in particolare nelle località turistiche, la prassi del cosiddetto «spacchettamento del nucleo familiare», con residenze e (presumibili) dimore in comuni diversi, non già dovuto in conseguenza della frattura adeguatamente documentata del rapporto di coniugio (quale causa esimente di diritto vivente della mancata coabitazione dei coniugi), ma anche in costanza di matrimonio (e quindi con vincolo di ? ssare la residenza familiare ex art. 144 codice civile), per altre esigenze, specie di natura lavorativa o assistenziale. La de? nizione oggettiva di abitazione principale, desumibile dal citato comma 2 dell'art. 13 del dl n. 201, in verità impone sia la residenza anagra? ca che la dimora del possessore e del suo nucleo familiare in quell'abitazione e, se ciò non si veri? ca, ciascuna delle distinte abitazioni utilizzata singolarmente dai coniugi non dovrebbe essere trattata come abitazione principale. Per cui, al di là degli allargamenti di prassi, è ormai improcrastinabile una revisione legislativa del concetto di abitazione principale eliminando ogni possibile equivoco così da arrestare i fenomeni elusivi. Una soluzione di equilibrio è stata avanzata da Anutel nella proposta normativa inviata di recente agli organi istituzionali, suggerendo che, nel caso in cui i coniugi componenti il nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagra? ca in immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano a condizione che il distacco sia dovuto a una frattura del nucleo familiare documentata da un provvedimento giudiziale o equipollente di separazione, con decorrenza dalla data di rilascio del predetto provvedimento. Qualora il distacco non sia giusti? cato da un provvedimento giudiziale o equipollente e quindi anche per altre ragioni, il trattamento agevolato si applicherebbe unicamente all'immobile già costituente casa coniugale ovvero a quello nel quale risiedono anagra? camente e dimorano i ? gli di minore età. E tutto ciò nell'ottica che per ogni nucleo familiare ci possa essere una sola abitazione principale da escludere dalla tassazione. Un'altra questione da chiarire concerne gli alloggi sociali che appartengono ai soggetti ex Iacp, sussistendo nel testo attuale dell'art. 13 del dl n. 201 sia la disposizione che ne prevede l'esclusione della tassazione (comma 2) e nel contempo (comma 10) quella che prevede l'applicazione della detrazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse ? nalità. Non è peregrina, infatti, la tesi che accredita la disposizione del comma 10 come speciale, stante la chiara identi? cazione soggettiva, per cui detti immobili non sarebbero sottratti al prelievo quand'anche alloggi sociali, ma godrebbero solo di un trattamento di favore. Nel contempo si può però obiettare che il comma 10 troverebbe applicazione solo per gli alloggi, regolarmente assegnati, che però non presentino le caratteristiche di alloggio sociale come de? niti dal dm 22.04.2008, per cui non già disposizione speciale bensì residuale. Inoltre, è opportuno chiarire se le fattispecie indicate nell'ultimo periodo del citato comma 2 dell'art. 13 dl n. 201 (cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali, ex casa coniugale assegnata, unità posseduta e non concessa in locazione dal personale delle Forze armate ecc.) siano assimilazioni ex lege all'abitazione principale ovvero siano autonome situazioni (soggettive e oggettive) di esclusione dal prelievo Imu. In conclusione, è auspicabile che la legge di stabilità, nel testo che verrà licenziato dal parlamento, non si limiti solo a prevedere delle fattispecie e cause di esclusione dalla tassazione della cosiddetta «prima casa», ma nel contempo de? nisca con puntualità ed inequivocità l'elemento «abitazione principale», piuttosto che abdicare a tale doveroso compito, di fatto delegando all'interpretazione degli addetti ai lavori. * avvocato tributarista e patrocinante in Cassazione ** componente giunta esecutiva Anutel

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