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Imu-Tasi, benefici limitati per i residenti all'estero- Italia oggi

  • 01 Dic, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Bene? ci ? scali limitati per i residenti all'estero. Sono obbligati a pagare il saldo Imu e Tasi, entro il prossimo 16 dicembre, se non hanno lo status di pensionati nei paesi di residenza.

Infatti, dell'esenzione Imu possono fruire solo i residenti all'estero pensionati, iscritti all'Aire, per un immobile posseduto in Italia purché non locato o dato in comodato. Sullo stesso immobile esonerato dal versamento Imu, sono comunque tenuti a versare la Tasi ridotta di due terzi. Ai comuni è stato sottratto del tutto il potere di assimilare all'abitazione principale gli immobili posseduti dai residenti all'estero. Dunque, non devono passare alla cassa per il pagamento del saldo Imu solo i residenti all'estero pensionati, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire). Coloro che non hanno questi requisiti sono obbligati a versare l'imposta municipale senza alcuna agevolazione. Con la recente risoluzione 10/2015 il dipartimento delle ? nanze del ministero dell'economia ha chiarito che i residenti all'estero, che possiedono più di un immobile in Italia, hanno la facoltà di scegliere quale unità immobiliare può bene? ciare dell'esenzione Imu. Nella risoluzione ministeriale si sostiene che in mancanza di regole ad hoc in ordine all'individuazione dell'immobile da considerare ai ? ni dell'equiparazione all'abitazione principale, la stessa possa essere effettuata direttamente dall'interessato. In effetti, il bene? cio è limitato a un solo immobile, considerato abitazione principale, posseduto a titolo di proprietà o usufrutto. Oltre a non essere locato, è richiesto che il fabbricato non debba essere stato concesso in comodato d'uso. Naturalmente, i residenti all'estero possono fruire del trattamento agevolato anche per le pertinenze, appartenenti a categorie catastali diverse (garage, cantine, tettoie), ? no a un massimo di 3. Compete sempre all'interessato individuare le pertinenze alle quali applicare il regime agevolato. Le altre unità immobiliari, invece, devono essere tassate come abitazioni diverse da quella principale. L'esenzione è circoscritta solo a coloro che risultino pensionati nei rispettivi paesi di residenza. I comuni non possono più assimilare all'abitazione principale l'immobile posseduto dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Aire. Dal 2105, in? ne, i residenti all'estero sono tenuti a pagare Tasi e Tari in misura ridotta.

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