L'incerta formulazione della norma contenuta nella legge di Stabilit? 2014 (147/2013) da una parte e l'interpretazione controversa del ministero dell'economia dall'altra (risoluzione 2/2014), non condivisa dai comuni, che afferma la totale detassazione degli immobili in cui si producono anche ri? uti speciali, non potr? che aprire la strada ai ricorsi innanzi alle commissioni tributarie, se non interverr? il legislatore con una norma di interpretazione autentica per ? ssare i limiti all'esclusione dal prelievo. Il ministero, infatti, interpretando l'articolo 1, comma 649, della legge di Stabilit? 2014, ha sostenuto che non sono soggette alla Tari le superfici utilizzate per le lavorazioni industriali o artigianali dove si formano, in via continuativa e prevalente, ri? uti speciali. Non ? corretta l'applicazione della tassa ri? uti alle super? ci destinate alle attivit? produttive, escludendo solo la parte occupata dai macchinari. In questo modo le imprese sarebbero assoggettate a una duplicazione di costi, perch? i produttori di ri? uti speciali oltre a far fronte al pagamento della tassa dovrebbero sostenere anche il costo per lo smaltimento in proprio. Le super? ci adibite in misura prevalente a lavorazioni industriali o artigianali, per il ministero, sono totalmente intassabili, poich? la presenza umana determina una quantit? modesta di ri? uti urbani. E vanno escluse dalla tassazione anche le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di ri? uti speciali non assimilabili, qualora siano asservite al ciclo produttivo. Naturalmente, l'esonero pu? essere riconosciuto a condizione che i produttori di ri? uti speciali forniscano idonea prova dell'avvenuto trattamento in conformit? alla normativa vigente. Il comma 649, come gi? previsto per Tarsu, Tia e Tares, stabilisce che non sono soggette al pagamento della Tari le superfici in cui vengono prodotti ri? uti speciali. A differenza che in passato, per?, la nuova disposizione aggiunge che nella determinazione della super? cie tassabile non si calcola quella dove si formano questi ri? uti ?in modo continuativo e prevalente?, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori. In effetti, la formulazione letterale del comma 649 ? tutt'altro che un esempio di chiarezza nella parte in cui fa riferimento alla produzione di ri? uti speciali ?in via continuativa e prevalente? al ? ne di ottenere l'esonero dal prelievo. Il dubbio che si pone ? se qualora sussista il requisito della continuit? e prevalenza non possono essere tassate integralmente le super? ci in cui si producono anche ri? uti speciali oppure se il bene? cio rimane sempre circoscritto alla parte della super? cie interessata e l'esonero ? parziale. Il ministero sembra optare per la prima soluzione. Le amministrazioni comunali, invece, giustamente, ritengono inaccettabile la tesi ministeriale che in presenza dei requisiti della continuit? e prevalenza nella produzione di ri? uti speciali non sia tassabile l'intera super? cie dell'immobile. In realt?, nonostante l'infelice formulazione della disposizione di legge l'agevolazione fiscale dovrebbe essere sempre limitata alla parte dell'immobile interessata dalla formazione di questi ri? uti e non si dovrebbe estendere all'intera super? cie, vale a dire a quella in cui si producono ri? uti ordinari, a prescindere dal fatto che la loro quantit? sia pi? o meno modesta. Peraltro, questo era il trattamento ? scale riservato in passato alle imprese che producevano ri? uti speciali. Si ritiene, inoltre, che nell'interpretazione del comma 649 non si possa non tener conto di quanto disposto dal comma 682 della stessa legge, laddove riconosce al comune il potere regolamentare di individuare categorie di attivit? produttive di ri? uti speciali alle quali applicare, considerata l'obiettiva dif?colt? di delimitare le super?ci, ?percentuali di riduzione rispetto all'intera super? cie su cui l'attivit? viene svolta?. Va da s? che ci? porta a escludere la detassazione dell'intera super? cie, se la norma attribuisce all'ente la facolt? di ? ssare percentuali forfetarie di riduzione. Pertanto la tassa, sia la quota ? ssa che quella variabile, non va applicata solo sulle parti degli immobili produttive di ri? uti speciali.