La prima ? certamente il principio, ripetutamente affermato, che il tributo o la tariffa dovessero coprire il costo del servizio. Basta solo ricordare che, per quanto riguarda la Tari, il comma 654 della legge di stabilit? 2014, afferma che ?in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio?. Un altro punto fermo, pure non privo di ambiguit? e sbavature tecniche, ? il suo metodo di calcolo, che bene o male ? stato definito dal Dpr 158/1999 al quale si continua a fare riferimento ancora oggi. La richiesta di copertura integrale dei costi, per?, viene di fatto elusa dal riaccertamento dei residui, e in particolare dal riaccertamento straordinario previsto dal Dlgs 118/2011. Infatti la radiazione dei residui di Tari, Tares, eccetera si traduce, in sostanza, nel portare a disavanzo la quota parte della Tari non riscossae quindi nel farne pesare l'onere non su chi fruisce del servizio bens? sulla fiscalit? generale: di fatto, in questo modo il Comune che non si adopera per riscuotere il tributo come dovrebbe, con la radiazione dei residui Tari (o peggio ancora con il loro artificioso mantenimento in bilancio) confonde le sue responsabilit?, evitando di rendere consapevole chi paga la Tari del fatto che sia costretto a finanziare il servizio anche per chi? moroso,e sacrificando altri servizi, magari altrettanto importanti, che priva delle risorse loro destinate (si veda anche Il Sole 24 Ore del 13 aprile). Fin qui le normae le loro contraddizioni che oggi vengono rese ancora pi? evidenti da un parere della Corte dei Conti, sezione di Controllo per la Toscana, che, con la sua delibera 73/2015, a un quesito di un Comune sulla correttezza dell'inserimento delle perdite (presunte e definitive) su crediti nel computo della tariffa, risponde negativamente, adducendo motivazioni varie (discontinuit? dei tributi, interpretazione del Dpr 158/99, eccetera). In sostanza, senza entrare nel merito delle motivazioni, le conclusioni della Corte sono per? dirompenti. Secondo la sezione, ?ciascuna tariffa, infatti, deve essere costruita in modo da bastare a s? stessa, e non nascere gi? gravata da oneri pregressi (relativia crediti non incassati, originati da tributi risalenti e ormai soppressi), che avrebbero dovuto trovare idonea copertura nel quadro dei rispettivi regimi normativi, attraverso adeguati accantonamenti o maggiori previsioni di entrata?. E, di conseguenza, ?ove tali modalit? di copertura siano risultate insufficienti (e dunque per la parte dei mancati ricavi non coperta da fondi rischi o da maggiori entrate), i minori incassi derivanti dalla mancata riscossione dei crediti maturati sotto il previgente regime si traducono in perdite definitive a carico del soggetto gestore (e cio?, nel caso di specie, la societ? in house affidataria del servizio)?. ? chiaro, per?, che la tariffa pu? "bastare a se stessa", solo se la stessa non viene cambiata ogni pochi mesi, perch? ? nelle cose che gli insoluti si manifestino successivamente alla richiesta di pagamento del tributo, e che possano essere classificati come tali solo dopo un manifesto insuccesso nella loro esazione. Soprattutto, le ?perdite definitivea carico del soggetto gestore?, in particolare nel caso delle societ? in house, sono solo un altro modo di pesare sulla fiscalit? generalee non sul servizio: la conseguenza sar? che le perdite finiranno col pesare sul bilancio del Comune, non fosse altro per la previsione dei commi 551 e seguenti della legge di stabilit? 2014, che richiedono l'accantonamento a un fondo ad hoc delle perdite delle societ? partecipate. Se si vuole far s? che la Tari assicuri effettivamente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio occorre intervenire sulla norma, risolvendo una volta per tutte il nodo dei crediti insoluti. Il decreto enti locali potrebbe essere l'occasione per mettere ordine nella disciplina che riguarda un settore delicato e importante come quello dei rifiuti.
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