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Più vie d'uscita dal dissesto-Sole 24ore

  • 29 Ago, 2016
Pubblicato in: Contabilità e Bilancio
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Alcune grandi Città, Napoli in primis, hanno a suo tempo aderito al predissesto perché oberate dai debiti e vittime di disavanzi di amministrazione in sensibile peggioramento (si veda l'inchiesta del Sole 24 Ore del 22 agosto).

Altre importanti realtà urbane hanno, invece, dichiarato il dissesto finanziario, a seguito dell'apposita procedura cosiddetta «guidata», aperta e conclusa dalle rispettive Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Il decreto legge omnibus 113/2016 (convertito con modificazioni dalla legge 160/2016) ha pensato alle une e alle altre. Quanto alle prime (articolo 15), ha offerto loro la possi­ bilità di rivedere le condizioni di accesso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale da riproporre allo scrutinio ministeriale e del giudice contabile. Potranno farlo entro il prossimo 30 settembre, purché di uguale durata dell'originario, sia se già approvato sia ope iudicis (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'11 luglio). Ciò al fine di rendere più armonici i due adempimenti: 7 quello di risanamento del disequilibrio, causa del ricor­ so al predissesto; 7 quello dell'ammortamento trentennale della liquidità erogata dalla Cassa depositi e prestiti, a mente dei decreti legge 35/2013, 66/2014 e 78/2015. In relazione ai Comuni dissestati (ma anche alla Città metropolitana di Reggio Calabria), ove aderenti alla procedura semplificata (258 Tuel), è andata meglio. Soprattutto ai loro creditori. Due le norme di riferimento. Con l'articolo 14 è stata concessa una chance sino a poco tempo fa neppure immaginabile. È stata, infatti, data l'opportunità a ciascun Comune di godere di un'anticipazione massima di 150 milioni di euro all'anno ­ per il triennio 2016­2018 per quelli che hanno dichiarato il dissesto dal 1° settembre 2011 a tutto il 31 maggio 2016 e per il biennio 2019­2020 per quelli che lo hanno dichiarato o lo dichiareranno dall'1 giugno 2016 sino al 31 dicembre 2019 ­ per incrementare la massa attiva della gestione liquidatoria. Un modo per assicurare una maggiore soddisfazione dei loro debiti, a tutto vantaggio di quei fornitori della Pa locale spesso a rischio di default. Non solo. Con l'articolo 15bis sono state approvate due modifiche di peso, destinate a incidere favorevolmente sull'applicazione degli articoli 256, comma 12, e 258, comma 3, del Teso unico degli enti locali. La prima riguarda la facultas, esercitabile dall'organo straordinario di liquidazione (Osl), di aderire alla procedura di riequilibrio pluriennale al fine di favorire un maggiore pagamento del ceto creditorio. Emulando così la ratio che costituisce lo scopo delle procedure concordatarie e delle loro più recenti facilitazioni «processuali», tendenti a garantire un migliore esito del giudizio e un pagamento ai fornitori chirografari, il più alto possibile. L'altra modifica afferisce alla possibilità sempre esercitabile dall'Osl di transigere le pretese erariali e previdenziali. La combinazione delle due misure, per un verso, mette in condizione gli enti locali di potere estinguere la loro massa debitoria a fronte di un decennio di dilazione senza oneri; dall'altro offre l'occasione alle imprese coinvolte di non registrare pesanti insussistenze dei loro crediti, spesso così penalizzanti per i loro bilanci da minacciarne la sopravvivenza.

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