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Anticipazioni di liquidità ex art. 2 c. 6 d.l. n. 78/2015

  • 15 Lug, 2015
Pubblicato in: Contabilità e Bilancio
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L’articolo 2, comma 6 del decreto legge n. 78/2015 chiarisce definitivamente il corretto utilizzo delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti ad opera del decreto legge n. 35/2013 e del successivo decreto legge n. 66/2014.

La contabilizzazione delle anticipazioni e il loro utilizzo, fino ad oggi, è stata oggetto di diverse pronunce da diversi soggetti istituzionali.

Con nota prot. 53240 del 28/06/2013, il Ministero dell'economia e delle finanze aveva chiarito come contabilizzare tali anticipazioni in sede di bilancio di previsione, senza dare ulteriori indicazioni in merito al loro effettivo utilizzo. Successivamente, la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (con la deliberazione N. 19/SEZAUT/2014/QMIG) si è espressa nel senso di non consentire alle risorse derivanti dall’anticipazione di liquidità di finanziare nuove spese, in quanto finalizzate al pagamento di spese che hanno già avuto copertura finanziaria. La Corte, volendo in ogni caso individuare un possibile utilizzo dell’anticipazione, ha ipotizzato la costituzione di apposito fondo vincolato (ad es. “Fondo Speciale destinato alla restituzione dell’anticipazione ottenuta”), pari all’importo dell’anticipazione assegnata maggiorata degli interessi previsti dal piano di restituzione, da ridursi progressivamente dell’importo pari alle somme annualmente rimborsate a norma delle disposizioni di legge e contrattuali, da finanziare con entrate correnti.

Come anticipato, l’articolo 2, comma 6 del d.l. n. 78/2015 risolve in via definitiva la questione disponendo che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 35/2013 utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

La lettura della norma, che può dare luogo a possibili diverse interpretazioni, come rappresentato da alcuni enti, è stata oggetto di uno specifico quesito proposto da ANCI alla Commissione Arconet.

In particolare, è stato chiesto alla Commissione di esprimersi sulla facoltà di utilizzare l’anticipazione quale risorsa utile al ripiano del disavanzo. E’ stato chiesto, inoltre, se l’anticipazione può essere utilizzata per liberare quote di fondo crediti di dubbia esigibilità a partire dall’esercizio 2016.

Secondo il parere, condivisibile, della Commissione Arconet, l’articolo 2, comma 6 del d.l. n. 78/2015 non produce effetti sul disavanzo straordinario già accertato con la delibera di riaccertamento straordinario (il cui termine di approvazione è fissato al 15 giugno 2015 dallo stesso d.l. n. 78/2015), e per il quale dovrebbe già essere stata definita la modalità di recupero. In sostanza la non applicabilità di queste risorse per il ripiano trentennale deriva esclusivamente dal fatto che è già scaduto il termine per l’adozione del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.

L'articolo 2, comma 6, del DL 19 giugno 2015, n. 78, prevede solo che il Fondo DL 35 “si trasforma” in FCDE ma, l’utilizzo del FCDE non può avere effetto retroattivo, ed essere riferito alla data del 1° gennaio 2015.

Nella risposta al quesito si chiarisce, altresì, che la norma può comportare un effetto di riduzione del disavanzo, nel caso e con riferimento all’esercizio in cui sarà effettuata la verifica di congruità dell’FCDE nel risultato di amministrazione (a partire dal rendiconto 2015).

Resta salva la possibilità di destinare una quota del risultato di amministrazione, liberato a seguito della verifica di congruità, al FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2016, in attuazione del principio 9.2 della competenza finanziaria potenziata, il quale prevede: "Resta salva la possibilità di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce”.

La restante quota del risultato liberato dall’FCDE riduce il disavanzo di amministrazione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.

La Commissione, quindi, riconosce ampia autonomia agli enti nell’utilizzo dell’anticipazione della liquidità, salvaguardando il principio in base al quale tali risorse non possono essere direttamente finalizzate a finanziare nuova spesa.

L’articolo 2, comma 6 del decreto legge n. 78/2015 chiarisce definitivamente il corretto utilizzo delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti ad opera del decreto legge n. 35/2013 e del successivo decreto legge n. 66/2014.

La contabilizzazione delle anticipazioni e il loro utilizzo, fino ad oggi, è stata oggetto di diverse pronunce da diversi soggetti istituzionali.

Con nota prot. 53240 del 28/06/2013, il Ministero dell'economia e delle finanze aveva chiarito come contabilizzare tali anticipazioni in sede di bilancio di previsione, senza dare ulteriori indicazioni in merito al loro effettivo utilizzo. Successivamente, la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (con la deliberazione N. 19/SEZAUT/2014/QMIG) si è espressa nel senso di non consentire alle risorse derivanti dall’anticipazione di liquidità di finanziare nuove spese, in quanto finalizzate al pagamento di spese che hanno già avuto copertura finanziaria. La Corte, volendo in ogni caso individuare un possibile utilizzo dell’anticipazione, ha ipotizzato la costituzione di apposito fondo vincolato (ad es. “Fondo Speciale destinato alla restituzione dell’anticipazione ottenuta”), pari all’importo dell’anticipazione assegnata maggiorata degli interessi previsti dal piano di restituzione, da ridursi progressivamente dell’importo pari alle somme annualmente rimborsate a norma delle disposizioni di legge e contrattuali, da finanziare con entrate correnti.

Come anticipato, l’articolo 2, comma 6 del d.l. n. 78/2015 risolve in via definitiva la questione disponendo che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 35/2013 utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

La lettura della norma, che può dare luogo a possibili diverse interpretazioni, come rappresentato da alcuni enti, è stata oggetto di uno specifico quesito proposto da ANCI alla Commissione Arconet.

In particolare, è stato chiesto alla Commissione di esprimersi sulla facoltà di utilizzare l’anticipazione quale risorsa utile al ripiano del disavanzo. E’ stato chiesto, inoltre, se l’anticipazione può essere utilizzata per liberare quote di fondo crediti di dubbia esigibilità a partire dall’esercizio 2016.

Secondo il parere, condivisibile, della Commissione Arconet, l’articolo 2, comma 6 del d.l. n. 78/2015 non produce effetti sul disavanzo straordinario già accertato con la delibera di riaccertamento straordinario (il cui termine di approvazione è fissato al 15 giugno 2015 dallo stesso d.l. n. 78/2015), e per il quale dovrebbe già essere stata definita la modalità di recupero. In sostanza la non applicabilità di queste risorse per il ripiano trentennale deriva esclusivamente dal fatto che è già scaduto il termine per l’adozione del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.

L'articolo 2, comma 6, del DL 19 giugno 2015, n. 78, prevede solo che il Fondo DL 35 “si trasforma” in FCDE ma, l’utilizzo del FCDE non può avere effetto retroattivo, ed essere riferito alla data del 1° gennaio 2015.

Nella risposta al quesito si chiarisce, altresì, che la norma può comportare un effetto di riduzione del disavanzo, nel caso e con riferimento all’esercizio in cui sarà effettuata la verifica di congruità dell’FCDE nel risultato di amministrazione (a partire dal rendiconto 2015).

Resta salva la possibilità di destinare una quota del risultato di amministrazione, liberato a seguito della verifica di congruità, al FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2016, in attuazione del principio 9.2 della competenza finanziaria potenziata, il quale prevede: "Resta salva la possibilità di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce”.

La restante quota del risultato liberato dall’FCDE riduce il disavanzo di amministrazione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.

La Commissione, quindi, riconosce ampia autonomia agli enti nell’utilizzo dell’anticipazione della liquidità, salvaguardando il principio in base al quale tali risorse non possono essere direttamente finalizzate a finanziare nuova spesa.

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