È uno dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 22/2015, diffusa martedì dalla Ragioneria generale dello stato per fare luce sulle modalità applicative dell'art. 8, comma 3-bis, del dl 66/2014. Tale norma ha previsto, nel quadro degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni imposti alle p.a., di calcolare e pubblicare un indicatore annuale e trimestrale sulla tempestività dei pagamenti. Quest'ultimo è de? nito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture. In pratica, si tratta di calcolare un rapporto fra la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata (al netto dell'Iva da split payment) moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza e la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento. Il calcolo deve tenere conto di tutte le transazioni commerciali pagate nel periodo di riferimento (anno solare o trimestre), ma attribuisce un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture di importo più elevato. Possono essere escluse solo le fatture tassativamente indicate dalla legge, fra cui quelle pagate grazie ai cd decreti sblocca debiti (dl 35/2013 e dl 66). La data di pagamento è quella di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria, mentre la data di scadenza è quella prevista dal dlgs 231/2002, ossia in generale 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo il diverso termine previsto a livello contrattuale (ma in ogni non può essere superiore a 60 giorni). Al riguardo, la circolare precisa che la p.a. debitrice non può artificiosamente abbassare l'indicatore neutralizzando il periodo di tempo necessario per acquisire il Durc (che adesso peraltro viaggia online e quindi in tempo reale). Tali adempimenti fanno parte della ordinaria attività contabile finanziaria posta a carico dell'ente, che quindi deve adottare opportune procedure gestionali al fine di evitare ritardi. La circolare ricorda che i nuovi termini di pagamento si applicano ai soli contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013, mentre a quelli stipulati prima di tale data continuano ad applicarsi le norme vigenti al momento della loro conclusione. Tuttavia, qualora sia stipulato un atto aggiuntivo o si proceda al rinnovo, si applica la nuova disciplina dettata dal dlgs 192.