È questa una delle indicazioni contenute nella circolare n. 15/2015 della Ragioneria generale dello stato, datata 13 aprile ma diffusa ieri. Il documento rappresenta un utile vademecum sulle attività di riscontro da svolgere in merito all'osservanza delle disposizioni di legge emanate negli ultimi anni con riferimento ai debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni verso i propri fornitori. Fra queste, la circolare si sofferma anche sugli artt. 27, comma 2, e 37, comma 1, del dl 66/2014, oltre che sull'art. 9, comma 3-bis, del dl 185/2008, che prevedono per le p.a. l'obbligo di certi? care i crediti scaduti o di comunicarne il diniego motivato entro 30 giorni dalla richiesta del creditore. In caso di inosservanza di tale termine, lo stesso creditore ha facoltà di richiedere agli uf? ci di controllo (centrali o periferici) la nomina di un commissario ad acta. La prima applicazione di tale meccanismo ha evidenziato una sostanziale inef? cacia degli incarichi conferiti al responsabile della medesima amministrazione debitrice. Per ovviare a tale criticità, la circolare suggerisce agli uf? ci competenti di evitare il coinvolgimento nell'attività certi? catoria dei medesimi debitori inadempienti, soprattutto ove l'organizzazione dell'ente o ufficio sia monocratica (funzionario delegato) o pressoché tale (piccoli enti o piccoli uf?ci debitori). Ciò salvo che da un'attenta valutazione del caso concreto, che prenda in considerazione i diversi elementi relativi al credito da certi? care (quali ad esempio, l'importo del singolo credito, l'organizzazione dell'amministrazione debitrice e l'eventuale presenza di una ? gura che possa assumere nella fattispecie certi? catoria un ruolo di garanzia), non si ravvisi che nulla osta ad una nomina interna. In generale, comunque, deve essere privilegiata la scelta di soggetti tendenzialmente in posizione di terzietà rispetto all'ente o all'ufficio debitore e, ove ciò non sia possibile, deve essere nominato commissario ad acta un funzionario o dirigente degli stessi uf? ci di controllo.