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Al 30 settembre le intese tra Regioni per scambiare quote del patto di stabilità- Sole 24ore

  • 17 Set, 2014
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Enti locali nel mirino del governo: il Dl 133/2014 prevede due articoli, il 42 (dedicato alle Regioni) e il 43 (ai Comuni)

Anzitutto viene anticipato di un mese, al 30 settembre, il termine entro cui la Conferenza Stato-Regioni deve approvare i piani di ripartizione tra le singole amministrazioni dei tagli di 750 milioni di euro all'anno stabiliti a partire dal 2014 dal Dl 66/2014. Si dà poi attuazione all'intesa raggiunta tra Stato e Regioni nella Conferenza unificata del 29 maggio dell'aumento di 500 milioni di euro del concorso delle regioni al patto di stabilità. Viene spostato al 30 settembre il termine entro cui le Regioni possono scambiarsi quote del patto di stabilità: è questa una possibilità che aumenta gli spazi di flessibilità finanziari senza produrre risultati negativi sul fabbisogno complessivo. Vengono spostati, sempre al 30 settembre, i termini entro cui Comuni e Province devono dare comunicazione della previsione del totale dei pagamenti dell'anno ed entro cui le Regioni devono effettivamente versare allo Stato il taglio di 560 milioni stabilito dalla legge 147/2013.
L'articolo 43 è invece dedicato al Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali che hanno dichiarato il «predissesto». Queste amministrazioni possono utilizzare il Fondo per ripianare il disavanzo di amministrazione e per riconoscere e pagare i debiti fuori bilancio. Molto importante è anche la regola che è dettata ai fini della inclusione nel patto di stabilità di queste risorse: ciò avviene entro il tetto complessivo di 100 milioni di euro per il 2014 e di 180 per ognuno degli anni dal 2015 al 2020. La imputazione di tali somme ai singoli enti sarà disposta con un decreto dell'Interno sulla base della quantità di risorse erogate. Gli enti che utilizzano questo strumento sono impegnati a farsi carico direttamente delle eventuali diminuzioni che si determinano nel Fondo rispetto all'anno precedente.
Gli ultimi due commi prevedono la immediata erogazione di anticipazioni ai comuni da parte del Fondo di solidarietà, per evitare di dovere ricorrere ad anticipazione di tesoreria.

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