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Fatture e quietanze dei Comuni esenti dal bollo- Il Sole 24 ore

  • 19 Mar, 2014
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 Niente prelievo anche per i documenti che attestano i pagamenti dei mandati rilasciati da parte dei tesorieri
Sono esenti da bollo le fatture dei comuni e le quietanze di pagamento rilasciate dai tesorieri. Le fatture esenti Iva, se emesse dai comuni, non scontano l'imposta di bollo poiché sono da annoverare anch'esse tra gli atti relativi al procedimento di riscossione di entrate extra tributarie. Non sono altresì soggette a bollo le "quietanze" attestanti i pagamenti dei mandati rilasciate dai tesorieri agli enti locali, indipendentemente dal regime Iva delle somme dovute. Queste sono le conclusioni a cui è recentemente giunta l'agenzia delle Entrate, tramite la Direzione provinciale di Trento, avallando la tesi illustrata in un interpello presentato all'inizio di quest'anno dal Comune capoluogo. Nel groviglio normativo del bollo, imposta disciplinata da una legge, il Dpr 642/72, tra le più (inutilmente) complesse del nostro ordinamento tributario, il Comune di Trento ha rinvenuto due casi di esenzione la cui concreta (e legittima) applicazione muterà i comportamenti fiscali degli enti e dei loro tesorieri, sedimentati ormai da decenni. Riguardo alle fatture emesse, la tesi (non nuova, in quanto già avallata nel 2013 da più Direzioni provinciali in risposta ad analoghi interpelli formulati da aziende di servizi pubblici alla persona) verte sull'applicabilità dell'articolo 5 della Tabella -Allegato B al Dpr 642/72 che, al comma 4, annovera tra le esenzioni dall'imposta gli atti relativi al procedimento anche esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie, tra gli altri, dei comuni. Le fatture emesse in base all'articolo 21 del Dpr 633/72, quindi, trattandosi di "atti relativi ad entrate extra tributarie", benché esenti Iva ai sensi dell'articolo 10 della legge Iva, sono anch'esse escluse da imposta di bollo. Tutto ciò in deroga all'articolo 13 della Tariffa - Parte I, norma che prescrive il tributo nella misura di 2 euro per ogni documento (ferma restando l'esenzione ex articolo 6 della Tabella -Allegato B per le fatture imponibili Iva). Notoriamente i comuni emettono fatture esenti Iva per molteplici servizi resi a cittadini e imprese, quali gli asili nido, le scuole materne, l'assistenza domiciliare, le locazioni. A questi documenti si aggiungono quelli di addebito di tutte le altre entrate extra tributarie che non rilevano ai fini Iva, come i diritti di segreteria, i canoni per concessioni demaniali, i rimborsi spese per il rilascio di documenti amministrativi. Sono evidenti i benefici che scaturiscono dall'interpretazione, sia riguardo allo sgravio burocratico per l'ente sia per il minor costo a carico della clientela nei cui confronti, di prassi, l'amministrazione addebita il tributo. Più significativo per le casse comunali è il risparmio sui documenti che il tesoriere rilascia per attestare l'avvenuto pagamento delle somme dovute al beneficiario indicato nel mandato di pagamento: le cosiddette quietanze di cui all'articolo 228 del Tuel. I tesorieri, fino ad oggi, hanno applicato il balzello di 2 euro su tutte le quietanze riguardanti importi fuori campo Iva (fatte salve alcune deroghe dettate da esenzioni oggettive) sempre con riferimento all'articolo 13 della Tariffa - Parte I. Con la risposta all'interpello, invece, l'Agenzia individua l'esenzione assoluta da bollo nell'articolo 27 della Tabella - Allegato B, perché le attestazioni di avvenuto pagamento dei mandati vanno inquadrate nei "conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni". Normalmente si tratta di un numero assai elevato di documenti rilasciati nel corso dell'esercizio finanziario, ragion per cui ogni responsabile del servizio finanziario comunale può aver immediata percezione del risparmio ottenibile quando il proprio tesoriere, soggetto passivo dell'imposta addebitata all'ente, adotterà la tesi sostenuta dalle Entrate.

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