Lo spiega l'Inail in una nota del 31 luglio, illustrando la nuova versione del gestionale (versione 4.0.1.26 www.sportellounicoprevidenziale.it) dopo le novità del dl n. 35/2013 (sblocco pagamenti della p.a.), in vigore dall'8 giugno. Nei riguardi delle imprese che vantano crediti nei confronti delle p.a., l'accertamento della regolarità finalizzata all'emissione del Durc per la liquidazione degli stessi crediti, va condotta prendendo a riferimento la situazione aziendale esistente alla data dell'emissione della fattura non pagata o altro equivalente documento di richiesta di pagamento, senza considerare scoperture successive. È con riferimento a tale data quindi che devono scattare anche l'invito alla regolarizzazione e l'intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante in caso di inadempienze contributive.Debiti p.a. La novità è una delle misure a favore dello sblocco del pagamento dei debiti della p.a. Il dl n. 35/2013 infatti ne ha previsto un'accelerazione, disponendo una procedura ad hoc che ha visto le p.a. comunicare ai creditori, entro lo scorso 30 giugno, importo e data entro cui procederanno a pagare i debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012. Le stesse informazioni, inoltre, le p.a. hanno dovuto pubblicare entro il 5 luglio sui rispettivi siti internet, insieme all'elenco completo dei debiti, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento.Conta la data d'insorgenza del debito. Proprio la data di emissione della fattura o dell'equivalente richiesta di pagamento è il riferimento cardine per la regolarità contributiva delle imprese. Che senza tale espediente si sarebbero ritrovate nell'impasse totale di non poter incassare il credito per irregolarità contributiva (perché prive di un Durc). L'Inail precisa che, relativamente ai debiti di enti locali, regioni e province autonome, enti di servizio sanitario nazionale e amministrazioni dello stato maturati al 31 dicembre 2012, la regolarità contributiva dell'impresa o dell'operatore economico va accertata alla data dell'emissione della fattura o della equivalente richiesta di pagamento. La regolarizzazione del Durc. Di conseguenza, aggiunge l'Inail, in occasione di richieste di Durc da parte di stazioni appaltanti e di amministrazioni procedenti per pagamenti relativi a debiti della p.a., le sedi dell'Inail dovranno invitare alla regolarizzazione il soggetto inadempiente con riferimento ai debiti scaduti alla data di emissione della fattura, che risultino ancora insoluti alla data di verifica della regolarità. Allo stesso modo l'intervento sostitutivo della stazione appaltante, in occasione d'inadempienza contributiva da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore riguarderà le irregolarità accertate nel Durc sempre con riferimento alla data di emissione della fattura.Il nuovo gestionale. Le novità spiega infine l'Inail sono state tradotte nel gestionale www.sportellounicoprevidenziale.it e nella relativa modulistica. Le tipologie di richiesta per le quali è possibile indicare la data della fattura sono indicate in tabella. Infine, l'Inail accenna al fatto che la materia del Durc è interessata da altre importanti disposizioni (tra cui l'art. 31 del dl n. 69/2013, il dl Fare in corso di conversione e il dm 13 marzo 2013) su cui, però, fa riserva di successive comunicazioni.