In ogni caso, la corresponsione in denaro di quanto dovuto - se e quando ci sarà - è utile alle sole (o prevalentemente alle) imprese creditrici dello Stato che non hanno, nel contempo, debiti erariali o che non sono efficientemente (ovvero, a tassi ragionevoli) in grado di cedere agli istituti di credito il proprio diritto. È, infatti, oltremodo increscioso - per uno Stato di diritto - che non si riesca a far funzionare un sistema di procedure per garantire uno dei diritti elementari dei sistemi giuridici di sempre: quello della possibilità di compensare debiti e crediti corrispondenti (in questo caso, tra le imprese e lo Stato, in tutte le sue forme). È altrettanto imbarazzante che non si riesca a far funzionare il sistema delle certificazioni dei crediti per far si che - chi ne abbia la possibilità - possa chiedere delle anticipazioni alle banche sui medesimi. Per questo motivo, la sanzione pecuniaria introdotta per i funzionari che non richiedono gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità del decreto - così come quella stabilita per chi non procede, entro l'esercizio finanziario 2013, a effettuare pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi - è importante esattamente quanto quella stabilita per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti entro 20 giorni dall'entrata in vigore del Dl 35. È certamente utile e giusto che le amministrazioni debitrici comunichino - a partire dal 1° giugno 2013 e fino al 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per le certificazioni dei crediti - l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. C'è, però, da considerare che - anche in ragione del fatto che questa comunicazione (correttamente e opportunamente) equivale a certificazione del credito (ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del Dl n. 185/08) - troppo blanda appare la sanzione in questo caso prevista per l'inadempimento. Che si sappia, sono molto rari i casi di contestazioni di responsabilità dirigenziali e disciplinari per gli inadempimenti nelle nostre Pa. La possibilità, poi, prevista anche in questo caso di chiedere la nomina di un commissario ad acta appare, ancora una volta, particolarmente irritante per chi si aspetterebbe di essere tutelato nei propri diritti esattamente con lo stesso zelo col quale, in alcuni casi, lo Stato esige quanto gli è dovuto per il contributo al suo funzionamento.