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Sanzioni in agguato per i funzionari distratti - Il Sole24 Ore del 15 Aprile

  • 15 Apr, 2013
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Sembra chiaro che, col varo del Dl 35, il governo abbia ben presente i motivi per i quali il sistema delle norme, sinora messo in campo per "smobilizzare" i crediti vantati dalle imprese verso le Pa, non ha funzionato in maniera soddisfacente. La scarsa responsabilizzazione delle amministrazioni (rectius, dei funzionari) chiamati a gestirlo - legata alla mancanza di sanzioni per gli inadempimenti e/o i ritardi - sembra essere una chiave di lettura ancora più efficace della scarsa liquidità dello Stato. È per questo motivo che, molto probabilmente, più dei miliardi di anticipazioni messi in campo per immettere liquidità nel sistema si ha motivo di ritenere che lo "sblocco integrale dei crediti" verso la Pa passerà anche attraverso i canali alternativi di utilizzo dei medesimi già da tempo vigenti nel nostro ordinamento (si vedano l'articolo e la tabella in questa stessa pagina). Per inciso, oltre ad allentare temporaneamente i vincoli del patto di stabilità degli enti locali, il Decreto 35 istituisce un "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 10 miliardi di euro per il 2013 e di 16 per il 2014, distinto in tre sezioni, rispettivamente "per assicurare la liquidità agli enti locali", "alle regioni e alle province autonome" e "al Servizio Sanitario Nazionale".

 

In ogni caso, la corresponsione in denaro di quanto dovuto - se e quando ci sarà - è utile alle sole (o prevalentemente alle) imprese creditrici dello Stato che non hanno, nel contempo, debiti erariali o che non sono efficientemente (ovvero, a tassi ragionevoli) in grado di cedere agli istituti di credito il proprio diritto. È, infatti, oltremodo increscioso - per uno Stato di diritto - che non si riesca a far funzionare un sistema di procedure per garantire uno dei diritti elementari dei sistemi giuridici di sempre: quello della possibilità di compensare debiti e crediti corrispondenti (in questo caso, tra le imprese e lo Stato, in tutte le sue forme). È altrettanto imbarazzante che non si riesca a far funzionare il sistema delle certificazioni dei crediti per far si che - chi ne abbia la possibilità - possa chiedere delle anticipazioni alle banche sui medesimi. Per questo motivo, la sanzione pecuniaria introdotta per i funzionari che non richiedono gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità del decreto - così come quella stabilita per chi non procede, entro l'esercizio finanziario 2013, a effettuare pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi - è importante esattamente quanto quella stabilita per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti entro 20 giorni dall'entrata in vigore del Dl 35. È certamente utile e giusto che le amministrazioni debitrici comunichino - a partire dal 1° giugno 2013 e fino al 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per le certificazioni dei crediti - l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. C'è, però, da considerare che - anche in ragione del fatto che questa comunicazione (correttamente e opportunamente) equivale a certificazione del credito (ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del Dl n. 185/08) - troppo blanda appare la sanzione in questo caso prevista per l'inadempimento. Che si sappia, sono molto rari i casi di contestazioni di responsabilità dirigenziali e disciplinari per gli inadempimenti nelle nostre Pa. La possibilità, poi, prevista anche in questo caso di chiedere la nomina di un commissario ad acta appare, ancora una volta, particolarmente irritante per chi si aspetterebbe di essere tutelato nei propri diritti esattamente con lo stesso zelo col quale, in alcuni casi, lo Stato esige quanto gli è dovuto per il contributo al suo funzionamento.

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