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Debiti, scatta l'ora della verità - Italia Oggi del 28 giugno del 2013

  • 28 Giu, 2013
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Gli enti locali hanno tempo fino a lunedì prossimo per comunicare ai propri creditori l'importo e la data entro la quale provvederanno al pagamento dei loro debiti. La comunicazione può avvenire mediante Pec con firma elettronica o digitale, ovvero con altre modalità che garantiscano la puntuale ricezione da parte del destinatario (ad esempio, raccomandata con ricevuta di ritorno).

Lo prevede l'art. 6, comma 9, del dl 35/2013, fissando come dead-line il 30 giugno, che però è domenica, per cui si ritiene che ci sia tempo per adempiere anche il giorno successivo. Per la verità, tale disposizione è tutt'altro che chiara nel definire chi e in che termini sia tenuto a provvedere. Si tratta di una lacuna grave, considerato che l'eventuale inadempimento rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente. In mancanza di chiarimenti ufficiali, non rimane che affidarsi all'interpretazione del dettato normativo. La prima incertezza riguarda la definizione della platea degli enti soggetti all'obbligo. L'art. 6, comma 9, li individua mediante un rinvio all'art. 1 del dl 35 (oltre che ai successivi artt. 2, 3 e 5, che però riguardano le regioni e le amministrazioni statali), rendendo incerto se debbano procedere alla comunicazione anche quelli che non si siano avvalsi delle misure da esso previste (ossia non abbiano richiesto deroghe al Patto e/o anticipazioni di liquidità alla Cassa depositi e prestiti, ovvero non abbiano superato il limite dei 3/12 nell'anticipazione di tesoreria). Si ritiene che questi ultimi possano anche omettere la comunicazione, anche se nulla vieta di effettuarla comunque. Un secondo dubbio si pone in relazione all'esatta individuazione dei debiti da considerare e quindi dei relativi creditori. Anche in tal caso, infatti, c'è un rinvio all'art. 1 del dl 35, che ne menziona diverse tipologie, accomunate solo dal riferimento alla data del 31/12/2012. In proposito, si ritiene che vadano comunicati non solo i debiti di parte capitale che a tale data risultassero certi, liquidi ed esigibili, ovvero supportati da fattura o richiesta equivalente di pagamento (art. 1, comma 1, lett. a e b del dl 35), ma anche gli analoghi debiti di parte corrente, espressamente richiamati dal comma 13 del medesimo art. 1. Vanno inclusi, inoltre, anche i debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31/12/2012 e quelli che, entro tale data, presentavano i requisiti per il riconoscimento ai sensi dell'art. 194 del Tuel. Per i debiti che si prevede di pagare oltre il 15 settembre scatta anche, entro tale data, l'obbligo di certificazione mediante la piattaforma telematica del Mef, ai sensi dell'art. 7 del dl 35, mentre si è del parere che non vadano comunicati ai creditori (ma solo certificati) i debiti rispetto a cui non si è in grado di prevedere la data esatta del pagamento. Per motivi di trasparenza, invece, si suggerisce di indicare anche tutti i pagamenti già effettuati dopo l'entrata in vigore del dl 35. Ricordiamo che, entro il prossimo 5 luglio, ciascun ente dovrà pubblicare sul sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per cui è stata effettuata la comunicazione ai creditori, anche in tal caso indicando l'importo e la data prevista di pagamento. Non è chiaro come tale previsione si concili con l'obbligo di pubblicare i piani di pagamento per importi aggregati per classi di debiti, che, però, sembra diretto alle regioni e alle amministrazioni statali e non a quelle locali.

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