Comprenderà le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali erogate, con lo scopo tra l'altro di consentire un migliore controllo su chi ne ha veramente diritto. Il garante privacy ha dato il via libera al provvedimento dell'Inps che definisce le specifiche tecniche per l'acquisizione, la trasmissione e lo scambio dei dati. a pag. 33 Via libera del garante della privacy al casellario dell'assistenza: sono garantiti sicurezza, anonimizzazione e cifratura dei dati (newsletter 418 del 31/8/2016). Il casellario, tenuto dall'Inps, è un'anagrafe generale delle prestazioni sociali, alimentata da regioni, province autonome, comuni e altri enti erogatori. Il casellario è strutturato in tre sezioni: 1) banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'Isee (e, quindi, a limiti di reddito); 2) banca dati delle prestazioni sociali (non condizionate all'Isee); 3) banca dati delle valutazioni multidimensionali, se l'erogazione della prestazione sociale prevede anche la presa in carico di prestazioni sociali da parte del servizio sociale professionale. Quest'ultima banca dati è, a sua volta, organizzata in tre sezioni per tre distinte aree di utenza: infanzia, adolescenza e famiglie; disabilità e non autosuffi cienza; povertà, esclusione sociale e altre forme di disagio. Al garante della privacy è stato sottoposto lo schema di decreto dell'Inps che defi nisce le specifi che tecniche e le regole di sicurezza per l'acquisizione, la trasmissione e lo scambio di informazioni dei dati contenuti nella Banca dati delle prestazioni sociali e la Banca dati della valutazione multidimensionale. In generale l'archivio centrale, che comprende le informazioni sui benefi ciari e sulle prestazioni sociali erogate, ha lo scopo di consentire agli enti preposti di migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali. I dati sono caricati dagli enti locali e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali e poi vengono resi disponibili dall'Inps, ma prive di ogni riferimento agli interessati, al ministero del lavoro, al ministero dell'economia e delle fi nanze, alle regioni, alle province autonome e ai comuni e ad altri enti pubblici. In questo caso la circolazione delle informazioni, rese in forma numerica e spersonalizzata, persegue fi nalità di natura programmatoria. I fl ussi dei dati sono stati passati al setaccio, così da assicurare che non ci siano sversamenti indebiti di informazioni, che riguardano appartenenti a fasce deboli. Le specifi che tecniche sono state suggerite dal garante, che ha verifi cato la conformità dell'articolato finale del provvedimento. Passando, invece, alla banca dati Inps sulle prestazioni sociali agevolate (condizionate alla situazione economica dell'interessato), si rileva che le informazioni sono a disposizione di Inps, Agenzia delle entrate e Guardia di fi nanza, anche per fi nalità di controllo sulle dichiarazioni rese e per la ricostruzione della situazione economica effettiva (dm lavoro 8/3/2013). Anche qui si tratta di consentire un corretto uso delle risorse pubbliche mediante controlli incrociati su possibili speculatori. TRASPARENZA ECCESSIVA Il garante della privacy ha bocciato la diffusione sul sito di una regione di migliaia di nominativi di cittadini aspiranti al contributo per interventi di risparmio energetico. Il garante ha anche imposto la cancellazione dei dati di chi aveva ottenuto il bonus per ragioni di disagio economico, deducibili dalla graduatoria visionabile in rete da tutti. Nel caso specifi co una regione ha messo online i dati personali senza una idonea base normativa. La normativa sulla trasparenza impone, infatti, la pubblicazione dei nominativi dei destinatari di sovvenzioni superiori a mille euro. Mentre la regione in questione ha pubblicato, in graduatorie visibili indiscriminatamente, anche dati di persone escluse dal contributo economico. Il garante ha anche sbarrato la strada alla diffusione dei dati dei collocati in posizione utile nella graduatoria, per possesso di un punteggio alto derivante dal disagio economico. Per il futuro la regione dovrà pubblicare solo i documenti imposti dal dlgs 33/2013 e limitare l'accesso alle informazioni delle graduatorie da parte degli interessanti mediante credenziali di autenticazione in aree ad accesso selezionato del sito web istituzionale.