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Le ex IPAB non rilevano per il conto consolidato

  • 09 Ago, 2019

In risposta ad uno specifico quesito di Anci, la Commissione Arconet ha evidenziato come per le ex Ipab la sola nomina degli amministratori da parte del Comune non si configura quale controllo pubblico e pertanto non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica e, conseguentemente, nel bilancio consolidato dell’ente.

Quesito. Ex Ipab

Il principio contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato, prevede che costituiscono, tra gli altri, il gruppo amministrazione pubblica gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha, nell'ambito dei requisiti previsti, "il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni. Tra queste associazioni e fondazioni di diritto privato rientrano le ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

Nel D.L. 135/2018 (Decreto semplificazioni) è stato inserito, in sede di conversione, l'art. 11-sexies (Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore) il quale prevede che all'art. 4, c. 3 D.Lgs. 112/2017 e all'art. 4, c. 2 D.Lgs. 117/2017 venga aggiunta una norma interpretativa sull'esclusione delle associazioni e fondazioni di diritto privato ex Ipab dall'ambito di applicazione della norma, in quanto la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico.

Si chiede se, alla luce delle sopra menzionate modifiche apportate alla disciplina del Codice del Terzo settore siano pertanto da escludere dal Gruppo amministrazione pubblica le ex Ipab, in quanto il potere di nomina dei componenti dell'organo di governo, per espressa previsione normativa, esclude il controllo dell'ente pubblico.

Risposta Arconet

In risposta al vostro quesito si prende atto che, in forza della previsione normativa dell'art. 11 sexies del D.L. 135/2018, convertito in Legge 12 dell'11 febbraio 2019, per le Fondazioni ex Ipab (derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207) “la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico.”

Ciò premesso permane un multistrato normativo che richiede, al fine di verificare se una ex Ipab deve essere inclusa o meno nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), l’attento esame dell’atto costitutivo e dello statuto al fine di verificare se, fermo rimanendo che la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione non si configura quale controllo pubblico per le fondazioni ex IPAB facenti parte del terzo settore, sussista almeno una delle altre condizioni previste dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 e successive correzioni e integrazioni (ad esempio l’obbligo di ripianare i disavanzi).

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