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Fatturazione elettronica. Ampliamento cause legittimo respingimento

  • 04 Lug, 2019

Parere favorevole dell’Anci allo schema di regolamento che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche.

Come auspicato in più occasioni dai Comuni, lo schema di regolamento, approvato nella Conferenza Unificata del 3 luglio 2019, prevede fra le cause di legittimo respingimento “l’omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66” nonché “l’omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali”, prevista dal TUEL.
Viceversa, è negata la possibilità di “rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” (note di variazione).

Il regolamento è un passo in avanti, anche dal punto di vista della tempestività dei pagamenti, rispetto al pre-vigente orientamento di limitare i casi di rifiuto alle sole fatture elettroniche non conformi alle norme fiscali e risolve le difficoltà in cui venivano spesso a trovarsi i Comuni ricevendo documenti che non potevano pagare né rifiutare.

L’ANCI ha, inoltre, richiesto di costituire il "tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica”, la cui istituzione, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 148 del 2018, avrebbe dovuto avvenire entro il 2 marzo scorso presso l’Agenzia per l’Italia digitale.

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