Con la sentenza del Consiglio di Stato del 19 febbraio 2019 n. 1162 è stata dichiarata illegittima la tendenza di alcuni Comuni ad assimilare, ai fini della TARI, gli agriturismi agli alberghi o ai ristoranti.
Il Consiglio di Stato conferma la posizione assunta dal Tar Umbria, laddove, a seguito del ricorso presentato dai titolari di alcune aziende agrituristiche nei confronti di un Comune, era giunto alla conclusione che, sebbene l'attività agrituristica fosse da classificarsi come utenza non domestica, in quanto i rifiuti prodotti non potevano considerarsi alla stregua di quelli provenienti dalle unità abitative, ciò non avrebbe dovuto condurre alla conclusione che si trattasse di rifiuti provenienti da attività commerciale, in quanto l'attività agrituristica era da qualificarsi come agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.
La sentenza in commento non lascia spazio a dubbi interpretativi: agli agriturismi devono essere applicate tariffe specifiche chetengano conto, in primo luogo, della specificità dell'attività svolta, in quanto l'agriturismo è finalizzato dalla legge all'obiettivo primario di recupero del patrimonio edilizio rurale; in secondo luogo, occorre valutare la stagionalità dell’attività, la minor capacità ricettizia rispetto agli alberghi, legata al numero massimo di pasti e posti letto offerti.