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Decreto ministeriale certificazione saldo finale di competenza 2018

  • 15 Mar, 2019
Pubblicato in: Ifel Informa
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È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze il testo del decreto n. 38605 del 14 marzo 2019 (G.U. n.71 del 25 marzo 2019)., concernente la certificazione del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, per l’anno 2018.

Il decreto contiene le indicazioni che città metropolitane, province e comuni devono rispettare per l’invio, entro il termine perentorio del 1° aprile 2019, della certificazione del saldo finale di competenza per l’anno 2018, attraverso il prospetto “Certif. 2018”. Il prospetto “Certif. 2018” presente nella procedura informatica di RGS risulta precompilato sulla base delle informazioni comunicate dagli enti in occasione del monitoraggio al 31 dicembre 2018. Tali dati potranno essere modificati nel caso in cui emergano dati diversi da quelli già presenti nel prospetto. Pertanto, gli enti che non hanno ancora inviato il monitoraggio al secondo semestre 2018 non potranno procedere alla certificazione se non dopo aver adempiuto all’obbligo del monitoraggio stesso.

Si sottolinea che il mancato invio della certificazione del saldo finale di competenza 2018 è l’unica causa di inadempimento sanzionabile, essendo venute meno, con la legge di bilancio 2019, le sanzioni per il mancato rispetto del saldo stesso.
Pertanto, il mancato invio della certificazione entro il termine del 1° aprile 2019 determina l’assoggettamento alle sanzioni di cui al comma 475 lett. c) e seguenti della legge 232 del 2016 (ossia, divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento, di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, nonché la sanzione a carico degli amministratori).

Il decreto contiene, inoltre, le indicazioni (modalità, tempistica e sanzioni) in caso di ritardato invio della certificazione da parte degli enti, nonché le modalità da seguire per l’invio di una nuova certificazione qualora i dati del rendiconto presentino risultati difformi da quelli della certificazione o nel caso in cui la Corte dei conti accerti il mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica negli anni successivi a quello cui la certificazione si riferisca.

Come già in passato, tale certificazione deve avvenire esclusivamente utilizzando il sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it sul sito della Ragioneria Generale dello Stato. La trasmissione telematica della certificazione, “Certif. 2018”, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, ha valore giuridico.

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