Ultimo aggiornamento 21.12.2024 - 11:44

Pareggio di bilancio 2018. Decreto monitoraggio saldo

  • 24 Lug, 2018

È stato pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato il testo del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 182944 del 23 luglio 2018, concernente il monitoraggio 2018 del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

Il documento è disponibile all’indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/20180723-DM182944/.

La legge prevede due rilevazioni ai fini del monitoraggio del rispetto del saldo di competenza: la prima riferita al 30 giugno 2018, la seconda al 31 dicembre 2018. Le informazioni rilevate, cumulate a tutto il periodo di riferimento, devono essere trasmesse, rispettivamente, entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale ed entro il 30 gennaio 2019, esclusivamente tramite l’apposita applicazione web predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato: http://pareggiobilancio.mef.gov.it. L’applicazione rende già disponibile il modello di rilevazione (MONIT/18).

Per quanto riguarda la prima scadenza, va sottolineato che non è sanzionato il ritardo nella compilazione del modello da parte degli enti locali e che la pubblicazione del decreto è prevista successivamente, così da evitare scadenze in pieno agosto. Il relativo termine scadrà quindi prevedibilmente nella prima decade di settembre.

Al decreto sono allegate le istruzioni per il monitoraggio, con l’indicazione delle voci di bilancio oggetto della rilevazione, delle modalità per la variazione dell’obiettivo del saldo a seguito dell’adesione degli enti locali ai patti nazionali e regionali del biennio precedente, nonché del patto nazionale e delle intese regionali del 2018.

Come già per il 2017, il modello MONIT/18 è articolato in due sezioni, ciascuna delle quali contiene alcune importanti novità:

  • la Sezione 1 riguarda il saldo finale di competenza finanziaria, articolato nelle voci che concorrono alla sua formazione. Tale Sezione non richiede più le informazioni relative ai dati previsionali, ma solo quelle relative ai dati gestionali degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, nonché gli stanziamenti del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa (disarticolato in parte corrente, parte in conto capitale e partite finanziarie), rilevati a tutto il periodo di riferimento (colonna a). Inoltre, al solo fine di consentire la raccolta dei dati utili per l’attuazione della premialità di cui al comma 479 della legge di bilancio 2017, nella colonna b) del modello dovranno essere indicati i dati gestionali di cassa relativi alle riscossioni e ai pagamenti, in conto competenza e in conto residui, rilevati a tutto il periodo di riferimento.
  • La Sezione 2, invece, consente la rideterminazione dell’obiettivo del saldo finale di competenza 2018 a seguito dell’eventuale recupero degli spazi finanziari acquisiti attraverso le intese regionali ed i patti di solidarietà nazionale nell’anno 2018 ma non utilizzati. In particolare, per ciascuna tipologia di spazio finanziario (patto nazionale verticale, patto nazionale orizzontale ed intese regionali), occorre indicare gli impegni esigibili nel 2018, il fondo pluriennale vincolato in conto capitale al netto della quota finanziata da debito, nonché gli impegni non oggetto di monitoraggio BDAP-MOP. La Sezione 2 è stata inoltre integrata al fine di evidenziare gli effetti derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile.

Il decreto affronta nelle premesse anche la questione relativa alle sentenze della Corte Costituzionale (n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018) che hanno dato un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l’avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo, in quanto “l’avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell’ente che lo realizza”. 

Questo importante pronunciamento mette di fatto in questione tutta la disciplina sul pareggio di bilancio attivata già nel 2016 in superamento del patto di stabilità interno. La prospettiva di abbandono della disciplina del saldo di competenza è quindi molto concreta e anzi, anche per ciò che riguarda il 2018, sarà ben difficile applicare le norme sanzionatorie degli eventuali sforamenti del saldo di competenza basate su una normativa primaria definita di fatto illegittima dalla Corte Costituzionale. 

Sotto questo profilo, vanno segnalate le proposte di modifica delle premesse del decreto formulate dall’Anci, integralmente accolte, miranti a rafforzare il carattere conoscitivo del monitoraggio e la sua finalità di supporto per valutare l’opportunità di rivedere il sistema sanzionatorio.

Il formale mantenimento della disciplina recata dai commi 466 e seguenti della legge di bilancio per il 2017 permette oggi di evitare la ricerca di coperture finanziarie che potrebbero risultare necessarie con l’abbandono dei vincoli di saldo in corso d’anno. È tuttavia evidente che il percorso di completa “liberazione” dell’utilizzo degli avanzi è ormai aperto e ci dobbiamo attendere dalla legge di bilancio 2019 le indicazioni per l’abbandono delle regole finanziarie aggiuntive, nonché per un sostanziale ripensamento sull’applicabilità delle sanzioni relative agli eventuali sforamenti del saldo 2018. 

Si tratta di un ulteriore passo sulla strada di una maggiore autonomia nella gestione finanziaria degli enti locali, che comporta anche una radicale semplificazione, dopo vent’anni di vincoli di diverso tipo, che permetterà di liberare risorse e competenze per la gestione attiva dei bilanci e per l’ulteriore sviluppo degli investimenti locali.

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