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Definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento – prorogato al 31 marzo 2017 il termine per le decisioni dei Comuni

  • 10 Feb, 2017
Pubblicato in: Ifel Informa
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Si comunica che a seguito dell’emanazione del decreto legge n.8 del 2017 (recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), pubblicato nella G.U. n.33 del 9 febbraio u.s., il termine per l’adesione alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento risulta prorogato al 31 marzo 2017 per tutti gli enti locali.

L’art.11, co.14, del decreto legge ha, infatti, modificato l’art.6-ter del Dl 193/2016 prevedendo che i Comuni possono stabilire l'esclusione delle sanzioni dovute con riferimento alle entrate non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017 (attualmente il 31 marzo 2017).

Come richiesto dall’ANCI, tale modifica concede più tempo – rispetto al termine originario ormai scaduto del 1° febbraio u.s. – per valutare l’eventuale equiparazione di trattamento tra le posizioni debitorie dei contribuenti oggetto di ingiunzioni e quelle oggetto di riscossione coattiva tramite ruolo, per le quali, secondo i criteri di cui all’articolo 6 del decreto 193/2016, la definizione agevolata opera obbligatoriamente.

Al fine di agevolare le attività dei Comuni ripubblichiamo due schemi deliberativi (una deliberazione consiliare e un regolamento), unitamente ad una nota di approfondimentodisponibili anche nella sezione Documenti e pubblicazioni.

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