Il 20 febbraio 2017 è il termine ultimo entro il quale gli enti locali possono richiedere spazi finanziari concernenti il cosiddetto patto di solidarietà nazionale “verticale”, ai sensi dell’articolo 1, comma 485 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Tali spazi (700 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, di cui 300 milioni per l’edilizia scolastica) sono assegnati al fine di favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. Tali spazi non possono essere richiesti qualora le operazioni di investimento da parte di ciascun ente locale, realizzate mediante il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell’articolo 9, della legge n. 243 del 2012.
In particolare, sul sito web per il pareggio di bilancio all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it gli enti locali potranno chiedere spazi finanziari ai sensi dei commi 485 e da 490 a 494 della legge di bilancio 2017:
0a) investimenti dei comuni, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 2012 e del 2016 e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;
a) investimenti:
1) dei comuni istituiti nel quinquennio precedente all’anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente;
2) dei comuni con popolazione inferiore a mille abitanti in possesso di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;
b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei precitati commi da 487 a 489. Per tali interventi l’importo sarà acquisito automaticamente sulla base delle informazioni trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;
c) investimenti finalizzati all’adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa;
d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma della spesa
e) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione diversi da quelli di cui ai commi da 487 a 489 dell’art. 1 della legge 232/2016 e da quelli di cui alle lettere precedenti;
f) investimenti finanziati con operazioni di indebitamento (solo ed esclusivamente per impegni esigibili nel 2017) diversi da quelli di cui ai commi da 487 a 489 dell’art. 1 della legge 232/2016 e da quelli di cui alle lettere precedenti.
Preme evidenziare come il progetto esecutivo validato costituisca, ai sensi del comma 492, un elemento che incide sulla priorità di assegnazione degli spazi finanziari. Infatti, nell’ambito delle lettere e) ed f) del prospetto per la richiesta di spazi finanziari presente sul sito web per il pareggio di bilancio possono essere presentate domande per la concessione di spazi finanziari per interventi diversi da quelli espressamente indicati nella legge di bilancio e privi del progetto esecutivo validato. In questo caso, però, gli spazi saranno assegnati solo in via residuale e dopo aver soddisfatto le richieste secondo l’ordine di priorità previsto dalla norma (e che pertanto dispongono del progetto esecutivo, laddove espressamente richiesto).
Analogamente, sul sito web http://monitoraggio.anagrafeedilizia.it/ potranno essere richiesti, dal 7 al 20 febbraio 2017, spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica ai sensi dei commi 487-489 della legge di bilancio 2017. In questo caso i criteri prioritari per l’assegnazione di spazi finanziari sono i seguenti:
- interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell’anno 2016 ai sensi del D.P.C.M. 27 aprile 2016 (cd sbloccascuole);
- interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali l’ente disponga del progetto esecutivo validato e per i quali l'ente stesso non abbia pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio (01/01/2017). Rientrano in tale fattispecie anche interventi di demolizione e ricostruzione, interventi di ampliamento ≥ 20% della SLP esistente, acquisto di edifici esistenti, destinati ad attività scolastica;
- ulteriori tipologie di interventi per i quali l’ente disponga del progetto esecutivo validato e per i quali l'ente stesso non abbia pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio (01/01/2017).
Anche in questo caso, il progetto esecutivo validato rappresenta un elemento prioritario per la concessione degli spazi finanziari. Pertanto, potranno essere richiesti spazi finanziari anche per interventi di edilizia scolastica appartenenti a casistiche diverse e che non dispongono del progetto esecutivo validato. In questo caso, in analogia con gli spazi direttamente gestiti dal Mef- RGS, gli spazi saranno assegnati solo in via residuale e dopo aver soddisfatto le richieste secondo l’ordine di priorità previsto dalla norma (e che pertanto dispongono del progetto esecutivo, laddove espressamente richiesto).
Si segnala, inoltre, che gli spazi richiesti nell’ambito del comma 485 per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere riferiti ad impegni esigibili nel 2017, nonché al fondo pluriennale di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi. Si ritiene, altresì, opportuno sottolineare che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento devono riguardare solo ed esclusivamente investimenti con impegni esigibili nel 2017 e non anche fondo pluriennale vincolato di spesa.
Si ricorda che gli spazi finanziari acquisiti mediante il patto di solidarietà nazionale “verticale” sono assegnati agli enti esclusivamente per favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito e non possono, quindi, essere utilizzati per altre finalità. Pertanto, gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell’ambito del patto di solidarietà nazionale “verticale” devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell’eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti.
Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le suddette finalità, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell’obiettivo di saldo finale di competenza per un importo pari ai predetti spazi finanziari non utilizzati per le finalità indicate dalla norma.
Si ricorda, infine, che gli enti beneficiari devono trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avendo cura di valorizzare il campo “Tipologia di spazi finanziari”:
- con la voce “Patto nazionale – Avanzo” nel caso di investimento finanziato da avanzo;
- con la voce “Patto nazionale – Debito”, nel caso di ricorso a indebitamento.
La mancata trasmissione delle informazioni, ai sensi del comma 508 del medesimo articolo 1, comporta l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a trasmissione avvenuta.