È on line sul sito della Ragioneria generale dello Stato, nel sito web appositamente previsto per il pareggio di bilancio http://pareggiobilancio.mef.gov.it, il modello per l’acquisizione delle informazioni e la richiesta da parte degli enti locali degli spazi finanziari concernenti il patto di solidarietà nazionale “verticale”, di cui all’articolo 1, comma 485 e commi da 490 a 494, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il termine perentorio per la richiesta di acquisizione di spazi finanziari è fissato al 20 febbraio 2017, decorso il quale non sarà più possibile rettificare i dati.
Gli spazi finanziari saranno assegnati entro il 15 marzo 2017, sulla base del seguente ordine prioritario:
0a) investimenti dei comuni, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 2012 e del 2016 e la ricostruzione;
a) investimenti:
1) dei comuni istituiti nel quinquennio precedente all’anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente;
2) dei comuni con popolazione inferiore a mille abitanti;
b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei precitati commi da 487 a 489;
c) investimenti finalizzati all’adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili;
d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale.
Le richieste di acquisizione di spazi finanziari dovranno essere corredate delle informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente ed al risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell’anno precedente.
Nel comunicato, la RGS ricorda che il modello on line per la richiesta di spazi finanziari nell’ambito del patto di solidarietà nazionale verticale deve essere utilizzato esclusivamente per gli investimenti precedenti da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. Gli spazi in questione non possono essere richiesti qualora le operazioni di investimento da parte di ciascun ente locale, realizzate mediante il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell’articolo 9, della legge n. 243 del 2012. Ferme restando le priorità precedenti, nel caso in cui le richieste siano superiori all’ammontare degli spazi disponibili (400 milioni di euro annui), l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione.
Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le suddette finalità saranno recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell’obiettivo di saldo finale di competenza per un importo pari ai predetti spazi finanziari non utilizzati.
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo