Ultimo aggiornamento 26.02.2026 - 14:22

Proroga dei bilanci di previsione al 28 febbraio 2026

  • 19 Dic, 2025
Pubblicato in: Ifel Informa
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Nella Conferenza Stato-Città del 18 dicembre u.s. è stata deliberata la proroga al 28 febbraio 2026 del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali 2026-2028.

La richiesta di proroga, formulata dall’Anci e dall’UPI, è motivata dalle difficoltà riscontrate da molti enti locali in relazione alle incertezze connesse alle misure finanziarie previste dal DDL Bilancio 2026.

Il decreto di proroga del Ministro dell’Interno è in corso di emanazione e dovrebbe esplicitare, come di consueto, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio fino al nuovo termine per gli enti che non abbiano già provveduto all’approvazione del bilancio.

La proroga coinvolge anche i termini per l’approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate, che potranno essere eventualmente adottate entro il nuovo termine da tutti i Comuni, anche da quelli che abbiano già approvato il proprio bilancio, apportando modifiche e integrazioni, nonché istituendo nuovi tributi previsti dall’ordinamento e finora non applicati. In caso di bilancio già approvato, i cambiamenti dovuti alle modifiche sulle entrate potranno essere recepiti nella prima variazione di bilancio utile (dl 4/2022, art. 13, co.5-bis).

Con riferimento alle modifiche introdotte nei principi contabili, riguardanti il cd. bilancio tecnico, si segnala che gli obblighi e le tempistiche endoprocedimentali recati dai paragrafi 9.3.1 e seguenti dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011 si adatteranno al nuovo termine, ovviamente nei soli casi di non ancora avvenuta approvazione del bilancio. Inoltre, per quanto concerne l’obbligo di dare espressa motivazione del ricorso alla proroga, gli enti potranno richiamare le motivazioni appropriate nella stessa deliberazione del bilancio di previsione.

Sotto il profilo fiscale, con riferimento alla TARI e all’addizionale comunale all’IRPEF, per le quali sono previsti termini specifici di deliberazione dei rispettivi atti, autonomi rispetto al termine ordinario per l’approvazione del bilancio – o a quello eventualmente prorogato – si segnala l’approvazione, in Commissione Bilancio del Senato, di due emendamenti al disegno di legge di bilancio che introducono rilevanti novità:

  1. Per la TARI, il termine per l’approvazione delle delibere (PEF-regolamento-tariffe), già fissato al 30 aprile di ciascun anno, è ora stabilmente differito, a decorrere dal 2026, al 31 luglio di ciascuno anno;
  2. Per l’addizionale Irpef, sempre in base ad un emendamento approvato nei giorni scorsi:
    - anche per il 2026 il termine per l’approvazione degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote è fissato al 15 aprile;
    - è estesa al 2028, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, la disciplina che consente ai Comuni di determinare aliquote differenziate dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche in base ai previgenti quattro scaglioni di reddito;
    - è estesa al 2028 la previsione secondo cui, in caso di mancata deliberazione comunale di modifica degli scaglioni e delle aliquote, l’addizionale comunale all’IRPEF si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti nell’ente per l’anno precedente a quello di riferimento.

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