Ultimo aggiornamento 21.12.2024 - 11:44

Proroga dei bilanci di previsione al 28 febbraio 2025

  • 20 Dic, 2024

Nella Conferenza Stato-Città del 18 dicembre u.s. è stata deliberata la proroga al 28 febbraio 2025 del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali 2025-2027.
La richiesta di proroga, formulata a fine novembre dall’Anci e dall’UPI, era motivata dalle difficoltà riscontrate da molti enti locali in relazione alle incertezze connesse alle misure finanziarie previste dal DDL Bilancio 2025 e a taluni benefici che potranno essere oggetto di riparto nelle prime settimane del 2025.

Il decreto di proroga del Ministro dell’Interno è in corso di emanazione e dovrebbe esplicitare, come di consueto, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio fino al nuovo termine per gli enti che non abbiano già provveduto all’approvazione del bilancio. La proroga coinvolge anche i termini per l’approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate, che potranno essere eventualmente adottate entro il nuovo termine da tutti i Comuni, apportando modifiche e integrazioni, nonché istituendo nuovi tributi previsti dall’ordinamento e finora non applicati.

Con riferimento alle modifiche introdotte nei principi contabili lo scorso anno, riguardanti il cd. bilancio tecnico (ved. nota IFEL del 14 settembre 2023), si segnala che gli obblighi e le tempistiche endoprocedimentali recati dai paragrafi 9.3.1 e seguenti dell’allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118 del 2011 si adatteranno al nuovo termine, ovviamente nei soli casi di non ancora avvenuta approvazione del bilancio. Inoltre, per quanto concerne l’obbligo di dare espressa motivazione del ricorso alla proroga, gli enti potranno richiamare le motivazioni appropriate nella stessa deliberazione del bilancio di previsione.

Sotto il profilo fiscale si ricorda che due importanti entrate tributarie comunali godono di termini specifici per la deliberazione dei rispettivi atti, indipendenti dal termine ordinario o prorogato di deliberazione dei bilanci:

  1. il termine per l’approvazione delle delibere TARI (PEF-regolamento-tariffe) è stato ormai stabilmente fissato al 30 aprile di ciascun anno (dl 228/2021, art. 3, co. 5 quinquies);
  2. il termine per la disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF è fissato in via straordinaria al 15 aprile 2025 dalla legge di bilancio 2025 (co. 750), che rinnova anche per il triennio 2025-2027 la facoltà di considerare, in caso di aliquote differenziate per scaglioni di reddito e ai soli fini dell’addizionale, l’articolazione in quattro scaglioni vigente ai fini dell’IRPEF statale fino al 2023, anziché nei tre scaglioni determinati dalla riforma IRPEF (co. 751), dovendo precisare che in caso di mancata deliberazione ai sensi dei richiamati commi 750 e 751 si considereranno vigenti le aliquote e gli scaglioni dell’anno precedente.

Un ulteriore effetto della proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione è lo slittamento del termine per l’approvazione del PIAO, in base all’articolo 8, comma 2 del DM 24 giugno 2022, ai 30 giorni successivi al nuovo termine del bilancio di previsione.

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