È stata pubblicata una nuova versione della nota di lettura - alle ore 12:30 del 19 giugno 2023, contenente alcune precisazioni al Capitolo 3, paragrafo “Gli atti oggetto di definizione agevolata”
Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, definitivamente convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, introduce alcune ulteriori disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non riscosse tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).
La novella recepisce alcune delle sollecitazioni già espresse da IFEL nella nota dell’8 gennaio 2023, di commento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, dove si era evidenziato che al fine di ripristinare una necessaria parità di trattamento, sia tra Comuni che tra contribuenti, sarebbe stata auspicabile una modifica normativa che permettesse agli enti locali di scegliere non solo l’adesione agli interventi di cancellazione parziale dei ruoli di minore entità, ma anche l’adesione alla “rottamazione” e la facoltà di adozione degli strumenti di definizione agevolata relativi alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi non affidati all’AdE-R.
Pubblichiamo una nota di lettura che approfondisce quanto previsto dall’art. 17-bis del dl n. 34/2023, ed in particolare la facoltà per i Comuni di disporre:
- lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
- lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
- la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
In relazione a quest’ultimo strumento, pubblichiamo anche uno schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi.