Scade il 26 aprile p.v. il termine per formalizzare l’adesione alla Rinegoziazione dei mutui Cdp 2023, avviata lo scorso 4 aprile con la pubblicazione della circolare Cdp n. 1303 che ne ha definito caratteristiche, tempi e modalità di adesione.
La procedura si articola in tre fasi:
- scelta delle condizioni;
- domanda di adesione;
- perfezionamento del contratto.
L’elenco dei prestiti rinegoziabili, le condizioni della rinegoziazione e la documentazione necessaria sono disponibili tramite l’Applicativo raggiungibile dal portale ELPA della Cassa depositi e prestiti.
Entro il 26 aprile 2023 gli enti che intendono aderire alla rinegoziazione dovranno trasmettere, tramite l’Applicativo, la seguente documentazione digitalmente firmata:
- la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei prestiti originari, il relativo Elenco Prestiti ed il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie, generati dall’Applicativo, ciascuno sottoscritto con apposizione di firma digitale;
- la determinazione a contrattare, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
- il modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto firmato digitalmente;
- il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa privacy.
Entro il 5 maggio 2023 dovranno invece trasmettere le delegazioni di pagamento relative a ciascun prestito rinegoziato, generate dall’Applicativo, complete delle relate di notifica al tesoriere. Farà fede la data di ricezione da parte di Cdp. Gli enti avranno tempo fino al 30 giugno 2023 per sanare l’invio di documentazione eventualmente incompleta o non conforme.
L’invio da parte di Cdp, entro il 22 maggio 2023, della PEC contenete la proposta contrattuale e l’elenco prestiti, controfirmati digitalmente, sancisce il perfezionamento del contratto.
Si ritiene utile ricordare infine che:
- il principale effetto dell’operazione concerne l’abbattimento della quota capitale da corrispondere nel 2023 e 2024;
- i risparmi di linea capitale possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione, quindi anche per spese correnti, fino al 2025 (art. 3-ter, co. 1, dl 198/2022 “Milleproroghe”);
- è possibile accedere alla rinegoziazione anche nel corso dell’esercizio provvisorio, mediante delibera di Giunta, fermo restando l’obbligo di provvedere successivamente alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione (art. 3-ter, co. 2, dl 198/2022 “Milleproroghe”);
- gli enti in dissesto possono accedere solo nel caso di avvenuta approvazione dell’ipotesi bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell’art. 261 del TUEL.