Ultimo aggiornamento 21.11.2024 - 14:17

Termini per salvaguardia equilibri e assestamento al 31 luglio, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione

  • 26 Lug, 2022

Si ricorda che entro il 31 luglio p.v., in assenza di pur richieste proroghe, gli enti locali sono tenuti alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del TUEL, nonché all’assestamento generale del bilancio di cui all’art. 175, comma 8 del TUEL. Entro la stessa data è previsto il termine entro cui approvare il bilancio di previsione 2022-2024, come da proroga dsposta con il DM Interno del 28 giugno 2022.

Per il rispetto delle imminenti scadenze richiamate, si ritiene utile ricordare quanto previsto dalla FAQ Arconet n. 8 del 20 luglio 2015, in virtù della quale è concessa, agli enti che approvano il bilancio di previsione nel corso del mese di luglio, la possibilità di attestare la salvaguardia degli equilibri di bilancio attraverso la stessa delibera di approvazione del bilancio, ritenendo in questi casi superflua una verifica ulteriore e disgiunta della salvaguardia degli equilibri.

Con l’occasione si ricorda infine che, in via eccezionale e limitatamente all’anno 2022, anche in considerazione degli effetti economici dovuti a crisi internazionale ed emergenza epidemiologica, l’art. 40, comma 4, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 (cosiddetto “Decreto Aiuti”) stabilisce che gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con il rendiconto 2021 deliberato.

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