Al fine di consentire ai Comuni interessati l’inserimento della quota di gettito IMPi ad essi spettante nel bilancio di previsione 2022, il cui termine ultimo per l’approvazione è stato recentemente prorogato al 31 luglio, si ritiene utile informare i Comuni beneficiari del gettito IMPi, indicati nell’articolo 2 del DM del 28 aprile 2022, che con nota del 12 luglio u.s. il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato al Ministero dell’Interno, e per conoscenza ad IFEL, l’ammontare della quota di gettito IMPi spettante ai Comuni per le annualità 2020 e 2021.
Come noto, il gettito complessivamente spettante ai Comuni (pari al 3 per mille dell’intero ammontare) è stato definito sulla base dei versamenti e delle informazioni inerenti alle basi imponibili ed all’imposta versata in riferimento a ciascuna piattaforma/terminale di rigassificazione comunicate dai soggetti passivi al Dipartimento delle Finanze.
Dalla documentazione trasmessa dai soggetti passivi del tributo, non risulta indicata alcuna base imponibile, né è stato effettuato alcun versamento, per le seguenti piattaforme: Benedetta 1 (Comune di Bellaria-Igea Marina), Ada 3 (Comune di Chioggia), San Giorgio Mare C (Comune di Porto San Giorgio); si ritiene pertanto opportuno che i Comuni interessati dovranno verificare tale situazione sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti passivi.
Alla luce di quanto indicato, il gettito da ripartire complessivamente ai Comuni è risultato pari a 6.296.882 euro per l’anno 2020 e pari a 6.958.543 per l’anno 2021. Gli importi in questione sono stati determinati per ciascun Comune sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti passivi del tributo e considerando l’anno di versamento delle somme; pertanto, eventuali versamenti relativi all’anno 2020 ma effettuati nell’anno 2021 sono considerati nell’ambito delle risorse riassegnate per l’anno 2021.
Il riparto delle somme spettanti a ciascun Comune è riportato nell’allegato A alla comunicazione in commento, che pubblichiamo in allegato alla presente informativa.